Corte costituzionale
Sentenza n. 136/2011
Corte cost., sent. 15 aprile 2011, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/2011
- Data di deposito
- 15 aprile 2011
- Data di decisione
- 6 aprile 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 41 del 14 marzo 2005
- art. 2, comma 2, legge n. 41 del 14 marzo 2005
Parametri
Massime
Massima n. 35588
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), il quale, nel disciplinare la nomina del membro nazionale dell'Eurojust, prevede, tra l'altro, che esso « (...) è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio». Invero, Il giudice rimettente denuncia il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005 in ragione non della forma del provvedimento previsto da tale disposizione («decreto del Ministro della giustizia»), ma della esclusiva attribuzione al Ministro - e non al Consiglio superiore della magistratura - del potere sostanziale di «nomina»; attribuzione stabilita, secondo l'interpretazione del medesimo rimettente, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del suddetto articolo. Ne deriva che la questione sollevata investe entrambi i commi denunciati e che, pertanto, l'ordinanza di rimessione risulta adeguatamente motivata anche in relazione al comma 1 del citato art. 2.
Massima n. 35589
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), i quali, nel disciplinare la nomina del membro nazionale dell'Eurojust, prevedono che esso «(...) è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio (...)» (comma 1) e che «ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione» (comma 2). Il rimettente, pur muovendo dal duplice corretto presupposto secondo cui, per un verso, gli art. 105 e 110 Cost. riservano al Consiglio superiore della magistratura, e non al Ministro della giustizia, l'effettiva decisione in ordine ai provvedimenti che, conferendo funzioni proprie della magistratura ordinaria a magistrati ordinari, incidono sul loro status e che, per altro verso, le disposizioni denunciate riservano invece al Ministro della giustizia l'effettiva decisione sulla nomina del membro italiano presso l'Eurojust, erra tuttavia nel ritenere, quale passaggio argomentativo finale, che le funzioni proprie del membro nazionale presso l'Eurojust possano essere ricondotte a quelle giudiziarie «sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero, sì da integrare la violazione dei parametri evocati. Invero, le funzioni che la decisione istitutiva e la normativa di attuazione attribuiscono all'Eurojust ed ai suoi membri non sono riconducibili a quelle giudiziarie che il magistrato del pubblico ministero esercita nel nostro ordinamento e, conseguentemente, non sono applicabili le norme interne previste per l'assegnazione di dette funzioni e, neppure quelle che la Costituzione pone a garanzia dell'indipendenza della magistratura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), sollevata, in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze