Corte costituzionale
Sentenza n. 112/2011
Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/2011
- Data di deposito
- 7 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010
- art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010
- art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010
- art. 1, comma 6, decreto legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010
- art. 1, comma 7, decreto legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 27, comma 28, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 8, nn. 14, 105 e 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- art. 8, nn. 14, 105 e 107, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
Massime
Massima n. 35536
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, proposta dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, con cui si denuncia la violazione degli artt. 3 e 76 Cost., sull'assunto che il Governo avrebbe adottato il decreto in assenza dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante l'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 27, comma 28 della legge delega n. 99 del 2009. Il thema decidendum fissato nell'atto introduttivo non può essere esteso una volta che sia decorso il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata.
Massima n. 35537
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - i quali classificano le risorse geotermiche secondo il loro tasso di entalpia, cioè di potenza energetica, qualificando quelle ad alta entalpia come risorse di interesse nazionale, quelle a media e bassa entalpia come risorse di interesse locale, e come piccole utilizzazioni locali quelle che soddisfano un interesse puramente locale - sollevate in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, nonché in relazione al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Premesso che le risorse geotermiche costituiscono un bene multifunzionale esprimendo sia l'utilità economica connessa alla produzione di energia, che quella ambientale in quanto rappresentano una fonte di energia rinnovabile, e considerato che le disposizioni del decreto n. 22 del 2010 inerenti la gestione ed utilizzazione di tali risorse, disciplinandone la ricerca, coltivazione ed il loro inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro di una vera rivoluzione energetica di tal che esse hanno valore di riforma economico-sociale la cui osservanza si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome titolari di competenze primarie in tema di "miniere", le disposizioni impugnate, nel considerare come di pubblico interesse e di pubblica utilità solo le risorse geotermiche entro una determinata soglia di potenza energetica, distinguendole, conseguentemente, in due categorie - una relativa a risorse ad alta entalpia di interesse nazionale, l'altra, relativa a risorse di media e bassa entalpia di interesse regionale o provinciale - esprimono un principio fondamentale di riforma-economico sociale che la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a rispettare, ai sensi dell'art. 4, dello statuto speciale. Sul carattere multifunzionale delle risorse geotermiche, v. le citate sentenze n. 1 del 2010, n. 225 del 2009, n. 105 del 2008.
Massima n. 35538
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Poiché la Provincia di Bolzano è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di miniere e quindi di risorse geotermiche, e poiché le disposizioni dello statuto speciale concernono soltanto l'aspetto patrimoniale di tali risorse e non quello ambientale, ne consegue che la Provincia è tenuta ad osservare le norme concernenti le risorse geotermiche in quanto costituenti riforme economico-sociali per gli aspetti inerenti la gestione ed utilizzazione di tali risorse, mentre mantiene tutti i diritti per quanto concerne gli aspetti economici, di tal che spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra. Sulla inerenza delle disposizioni statutarie al solo aspetto patrimoniale delle risorse geotermiche, v. le citate sentenze n. 1 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008. Sull'estensione di pronuncia di illegittimità costituzionale, v. la citata sentenze n. 133 del 2010.
Massima n. 35539
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - sollevate in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. n. 235 del 1977, al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992 - il quale individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi statali la competenza nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. La disposizione impugnata - denunciata sotto il profilo per cui nel disciplinare il riparto delle competenze amministrative in materia di risorse geotermiche, lederebbe le funzioni amministrative provinciali in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere - non è lesiva delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano in quanto le funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche sono attribuite alle Regioni, e dunque anche alla Provincia ricorrente, in base al principio di sussidiarietà, mentre le funzioni amministrative riguardanti le risorse rinvenute nel mare aperto e nella piattaforma continentale italiana, spettano agli organi statali, trattandosi di ambiti di territorio rientranti pacificamente nella competenza dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 22 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonché in relazione al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2010 sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. n. 235 del 1977, al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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