Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2011
Corte cost., sent. 5 gennaio 2011, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2011
- Data di deposito
- 5 gennaio 2011
- Data di decisione
- 16 dicembre 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 774, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 775, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 776, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 35216
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. e dell'art. 6 della CEDU. Va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per asserita contraddittorietà della motivazione, in quanto l'accesso alla delibazione di merito dell'incidente di costituzionalità è consentito in ragione della chiara affermazione da parte dello stesso rimettente circa l'applicabilità della disciplina censurata alla fattispecie oggetto di cognizione.
Massima n. 35217
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. e dell'art. 6 della CEDU per asserita violazione dei principi del giusto processo e dei vincoli derivanti dalla CEDU, «nella parte in cui - interpretando l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, e abrogando il comma 5 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - fanno salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso». Nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, sicché non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità, mentre, d'altro canto, si deve tenere conto del fatto che le innovazioni che sono state apportate, e che non hanno trascurato del tutto i diritti acquisiti, hanno non irragionevolmente mirato alla armonizzazione e perequazione di tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati. L'intervento legislativo ha, poi, salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, «con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti poteva dirsi ingenerato». Infine, in modo particolare e "determinante" - come posto in risalto anche nella sent. n. 311 del 2009 - il "processo equo" e con esso il "giusto processo", ha trovato concretezza ed effettività anche tramite l'incidente di costituzionalità in una duplice occasione «conclusosi con una dichiarazione di infondatezza della questione, rispetto a parametri costituzionali coerenti con la norma convenzionale, pienamente compatibile, così interpretata, con il quadro costituzionale italiano». Sulla qualificazione delle norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione), quali «norme interposte», integrando, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., v. citate sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, n. 311 e n. 317 del 2009, n. 93 del 2010. Sul compito del giudice nazionale comune, ove emerga un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, di verificare la possibilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, v. citate sentenze n. 93/2010 e n. 239/2009, e, in caso negativo, di investire la Corte costituzionale del dubbio di legittimità in riferimento all'art. 117, v. citate sentenze n. 239/2009 e n. 196/2010. Sulla dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, v. citata sentenza n. 311/2009. In tema di pensioni di reversibilità, v. citate sentenze n. 228/2010, n. 74/2008. In tema di affidamento nella sicurezza giuridica, v. citate sentenze n. 282/2005 e n. 6/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 774, 775 e 776, della legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 111 e 117 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale centrale d'appello, con l'ordinanze in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze