Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/2011
Corte cost., ord. 12 gennaio 2011, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/2011
- Data di deposito
- 12 gennaio 2011
- Data di decisione
- 10 gennaio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, secondo capoverso [rectius: secondo periodo], decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 35239
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposizione contenente l'interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale norma stabilisce che - mentre i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo - tali contribuzioni «comunque versate» per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia; il giudice a quo , infatti, non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza di tale questione, poiché nel giudizio in corso non si fa questione dell'applicazione o dell'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943 e la società datrice di lavoro non fonda su detta norma la domanda di restituzione dei contributi di malattia versati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, «secondo capoverso» [rectius: secondo periodo], del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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