Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/2011

Corte cost., ord. 18 febbraio 2011, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
59/2011
Data di deposito
18 febbraio 2011
Data di decisione
9 febbraio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:59

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35392

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorità procedente debba chiedere il nulla osta al tribunale per i minorenni, quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potestà ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ.; la questione, infatti, è priva di rilevanza nel giudizio a quo , il quale ha per oggetto l'apertura di un procedimento civile di verifica della potestà genitoriale nei confronti di una cittadina straniera, madre di un minore, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma censurata nel giudizio in corso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione dal Tribunale per i minorenni di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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