Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/2011
Corte cost., ord. 18 febbraio 2011, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/2011
- Data di deposito
- 18 febbraio 2011
- Data di decisione
- 9 febbraio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:59
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 10, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 9, convenzione ONU diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
- art. 30, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 35392
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorità procedente debba chiedere il nulla osta al tribunale per i minorenni, quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potestà ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ.; la questione, infatti, è priva di rilevanza nel giudizio a quo , il quale ha per oggetto l'apertura di un procedimento civile di verifica della potestà genitoriale nei confronti di una cittadina straniera, madre di un minore, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma censurata nel giudizio in corso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione dal Tribunale per i minorenni di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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