Corte costituzionale
Ordinanza n. 50/2011
Corte cost., ord. 11 febbraio 2011, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 50/2011
- Data di deposito
- 11 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 8-bis, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
- art. 9-bis, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 35364
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8- bis e 9- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui non prevedono che il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all'art. 8- bis , nei confronti del traente che abbia emesso un assegno senza provvista, debba essere preceduto dalla comunicazione al medesimo del preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, ai sensi dell'art. 9- bis , anche nell'ipotesi in cui egli sia il rappresentante della persona giuridica venuto a cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente tra l'emissione dell'assegno e la scadenza per il pagamento. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente in ordine alla descrizione della fattispecie, si basa su di una parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non tenendo presente che quest'ultimo non permette in alcun modo di affermare che la comunicazione in oggetto non debba essere fatta all' ex amministratore o che tale omissione non abbia conseguenze sulla legittimità del provvedimento impugnato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata con parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., tra le altre, le ordinanze nn. 251 e 242 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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