Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/2011

Corte cost., ord. 5 gennaio 2011, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
5/2011
Data di deposito
5 gennaio 2011
Data di decisione
16 dicembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:5

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35222

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, c. 9°, lett. a) , cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, c. 1°, lett. m) , del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 12, nella parte in cui preclude la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive infratriennali nei confronti di soggetti condannati per delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 11- bis cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Infatti, con la sentenza n. 249 del 2010, successiva all'ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, numero 11- bis , cod. pen., e, in via consequenziale, dell'art. 656, comma 9, lettera a) , cod. proc. pen., limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11- bis) , del medesimo codice». Conseguentemente, l'odierna questione di legittimità costituzionale è divenuta priva di oggetto. Per l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della norma censurata, vedi, citata, sentenza n. 249 del 2010. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, vedi, citata, ex plurimis , ordinanza n. 78/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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