Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/2011
Corte cost., ord. 5 gennaio 2011, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/2011
- Data di deposito
- 5 gennaio 2011
- Data di decisione
- 16 dicembre 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 656, comma 9, lett. a), codice di procedura penale
- art. 2, comma 1, lett. m), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- legge n. 125 del 24 luglio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 35222
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, c. 9°, lett. a) , cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, c. 1°, lett. m) , del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 12, nella parte in cui preclude la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive infratriennali nei confronti di soggetti condannati per delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 11- bis cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Infatti, con la sentenza n. 249 del 2010, successiva all'ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, numero 11- bis , cod. pen., e, in via consequenziale, dell'art. 656, comma 9, lettera a) , cod. proc. pen., limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11- bis) , del medesimo codice». Conseguentemente, l'odierna questione di legittimità costituzionale è divenuta priva di oggetto. Per l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della norma censurata, vedi, citata, sentenza n. 249 del 2010. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, vedi, citata, ex plurimis , ordinanza n. 78/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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