Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/2011

Corte cost., ord. 22 dicembre 2011, n. 342

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
342/2011
Data di deposito
22 dicembre 2011
Data di decisione
12 dicembre 2011
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:342

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, da 5 a 9, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, da 11 a 14, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 19, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 20, primo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 6, comma 21, secondo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010

Parametri

  • art. 119, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • da 69 a 86, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 117, Costituzione
  • art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 36021

Alla rinuncia ai ricorsi, riuniti, con i quali la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno rispettivamente promosso - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., agli artt. 4 e 79 dello Statuto speciale di autonomia, all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, e in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost., agli artt. da 69 a 86 dello Statuto speciale di autonomia, all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - questioni di legittimità costituzionale di alcuni commi dell'art. 6 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in particolare la Regione Trentino-Alto Adige dei commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19, 20, primo periodo, e la Provincia autonoma di Trento dei commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19 e 20, primo periodo, 21, secondo periodo - rinuncia accettata dalla controparte costituita - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso - in riferimento agli artt. 4 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, come estesi alle autonomie speciali dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige con il ricorso n. 104 del 2010, indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19 e 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosso - in riferimento agli artt. da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione - dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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