Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/2011

Corte cost., ord. 23 novembre 2011, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
318/2011
Data di deposito
23 novembre 2011
Data di decisione
21 novembre 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:318

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35964

Sono manifestamente inammissibili - per insufficiente motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal n. 1) della lett. a ) del comma 402 e dal comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara con due ordinanze di identico contenuto. Infatti, in primo luogo, il giudice rimettente non indica le ragioni per le quali deve fare applicazione della disposizione denunciata (in particolare non chiarendo perché ritenga di dover fare applicazione delle presunzioni previste dal censurato secondo periodo del n. 2) del primo comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 invece di quelle che il successivo, non censurato, art. 41, prevede proprio per il caso - a lui prospettato nei giudizi principali - di omessa presentazione della dichiarazione (presunzioni, queste, che sono più sfavorevoli per il contribuente, perché possono essere anche prive di gravità, precisione e concordanza). Sotto un secondo profilo, il rimettente non indica le ragioni poste a fondamento della prima delle premesse interpretative da cui muove, secondo cui la presunzione a carico degli esercenti arti o professioni è stata introdotta dalla disposizione denunciata. In particolare, non precisando perché ritiene di dover disattendere, sul punto, il diritto vivente, secondo cui, invece, una identica presunzione era operante già prima del 1° gennaio 2005 ed era applicabile sia agli imprenditori che agli esercenti arti o professioni, quale è il contribuente nella specie (esercente la professione di avvocato). Tale diritto vivente ha sempre ritenuto che, nelle previgenti formulazioni dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il legislatore, nel prevedere che le movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate integrano «ricavi», ha inteso designare con tale termine non solo i redditi d'impresa, ma anche i «compensi» professionali e di lavoratore autonomo ( ex plurimis , le sentenze della Suprema Corte di cassazione n. 19692, n. 14041, n. 10577, n. 10576, n. 10574 e n. 802 del 2011; n. 4560 del 2010; n. 23852 e n. 6618 del 2009; n. 11750 e n. 430 del 2008; n. 13819, n. 12290, n. 11221 e n. 2437 del 2007; n. 19330 del 2006), conseguentemente il rimettente avrebbe dovuto chiarire perché l'accoglimento delle sollevate questioni impedirebbe di applicare al contribuente - quale esercente la professione forense - una presunzione identica a quella prevista dalla disposizione denunciata e desumibile dalla previgente formulazione dello stesso art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 402 e dal comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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