Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/2011
Corte cost., ord. 4 novembre 2011, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/2011
- Data di deposito
- 4 novembre 2011
- Data di decisione
- 18 ottobre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-quater, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
- art. 14-bis, comma 13, lett. c), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
- art. 15, comma 3, lett. d), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
- art. 16-bis, comma 7, lett. a), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
- art. 17-ter, comma 4, lett. b), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
- art. 17-ter, comma 4, lett. c), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
Parametri
Massime
Massima n. 35902
E'manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14- bis , comma 13, lett. c ), 15, comma 3, lett. d ), 16- bis , comma 7, lett. a ), 17- ter , comma 4, lett. b ) e c ), della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, Cost., per indebita limitazione del diritto di elettorato passivo all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, dei cittadini non residenti in Sicilia, giacché l'oggetto del giudizio 'a quo', costituito dal risarcimento del danno per l'illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione della norma ritenuta incostituzionale, il difetto di giurisdizione del rimettente Tribunale amministrativo regionale emerge 'ictu oculi' in modo macroscopico. In tema, di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale quando il difetto di giurisdizione emerga 'ictu oculi', v. sent. n. 156/2007 e n. 144/2005, e ord. n. 167/2007. Per la rilevanza della questione, ove l'affermazione della giurisdizione da parte del rimettente non risulti implausibile, v. sent. n. 8/2010 e 241/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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