Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/2011

Corte cost., ord. 4 novembre 2011, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
291/2011
Data di deposito
4 novembre 2011
Data di decisione
18 ottobre 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:291

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-quater, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 14-bis, comma 13, lett. c), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 15, comma 3, lett. d), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 16-bis, comma 7, lett. a), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 17-ter, comma 4, lett. b), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 17-ter, comma 4, lett. c), legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951

Parametri

Massime

Massima n. 35902

E'manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14- bis , comma 13, lett. c ), 15, comma 3, lett. d ), 16- bis , comma 7, lett. a ), 17- ter , comma 4, lett. b ) e c ), della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, Cost., per indebita limitazione del diritto di elettorato passivo all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, dei cittadini non residenti in Sicilia, giacché l'oggetto del giudizio 'a quo', costituito dal risarcimento del danno per l'illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione della norma ritenuta incostituzionale, il difetto di giurisdizione del rimettente Tribunale amministrativo regionale emerge 'ictu oculi' in modo macroscopico. In tema, di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale quando il difetto di giurisdizione emerga 'ictu oculi', v. sent. n. 156/2007 e n. 144/2005, e ord. n. 167/2007. Per la rilevanza della questione, ove l'affermazione della giurisdizione da parte del rimettente non risulti implausibile, v. sent. n. 8/2010 e 241/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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