Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/2011
Corte cost., ord. 4 novembre 2011, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/2011
- Data di deposito
- 4 novembre 2011
- Data di decisione
- 18 ottobre 2011
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:289
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35899
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 150 del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'estinzione del reato consegua, oltre che alla morte del reo, «ad uno stato mentale dell'imputato in vita che ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento». L'eterogeneità delle situazioni poste a confronto impedisce di ravvisare la denunciata violazione del principio di eguaglianza: invero - ed anche a prescindere dal rilievo che le cause di estinzione del reato costituiscono ius singulare , rientrante, quanto a casi e disciplina, nella discrezionalità legislativa - mentre nel caso di morte dell'imputato la cessazione del rapporto processuale deriva dalla natura stessa dell'evento, che implica il venir meno, sul piano fisico, di uno dei soggetti di quel rapporto, nell'ipotesi considerata dal giudice a quo la definitività dell'impedimento alla prosecuzione delle attività processuali si correla, invece, a una prognosi che - in quanto basata sulle attuali cognizioni scientifiche e tenuto conto anche dell'eventualità di comportamenti simulatori - appare connotata da margini di possibile errore certamente superiori, in linea generale, a quelli propri dell'accertamento dell'avvenuto decesso dell'imputato. Soprattutto, è dirimente la considerazione della diversità della ratio di tutela che viene in rilievo nei due frangenti, posto che l'estinzione del reato per morte del reo costituisce diretto riflesso del principio - di carattere sostanziale - di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), mentre la preclusione allo svolgimento del procedimento nei confronti della persona che, per il suo stato di mente, non è in grado di parteciparvi in modo cosciente ha un obiettivo di protezione di natura prettamente processuale, mirando alla salvaguardia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), nel particolare aspetto della difesa personale o autodifesa.
Massima n. 35900
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone di rinnovare gli accertamenti peritali anche di fronte a situazioni di incapacità irreversibile. Il giudice a quo , secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, ha già proceduto alla verifica periodica (la seconda) sullo stato di mente dell'imputato tramite accertamento peritale e si trova, sulla base dei suoi esiti, a dover stabilire se l'ordinanza di sospensione del processo debba essere o meno revocata: egli pertanto, nell'attuale fase del procedimento, ha già fatto applicazione della norma censurata, con conseguente difetto di rilevanza della questione. Ciò, peraltro, a prescindere dall'ulteriore rilievo che una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del solo art. 72 cod. proc. pen. non solo non eliminerebbe, ma rischierebbe addirittura di aggravare l'ipotizzato vulnus del principio di ragionevole durata del processo: unico effetto, infatti, sarebbe quello di escludere l'obbligo degli ulteriori controlli periodici sullo stato di mente dell'imputato dopo la disposta sospensione del procedimento, col risultato di lasciare il procedimento stesso in una condizione di stasi a tempo indefinito e senza la previsione di alcuno strumento per riattivarne eventualmente il corso
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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