Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/2011

Corte cost., ord. 4 novembre 2011, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
287/2011
Data di deposito
4 novembre 2011
Data di decisione
18 ottobre 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:287

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35897

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 27, primo comma, Cost., dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato d'uso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola così al più grave regime del peculato. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se, anche rispetto al peculato, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - che sanziona come illecito amministrativo la condotta di colui che circola abusivamente con l'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo - possa essere considerato speciale, con la conseguenza che solamente questa disposizione dovrebbe trovare applicazione nel caso concreto. La mancata verifica preliminare - da parte del giudice a quo, nell'esercizio del potere ermeneutico riconosciutogli dalla legge - della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato, e tale da renderlo irrilevante nella specie, comporta l'inammissibilità della questione sollevata. - Sulla inammissibilità della questione conseguente alla mancata sperimentazione di soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato e tale da renderlo irrilevante, v., ex plurimis , le citate: sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 110 del 2010, n. 338 e n. 171 del 2009, n. 32 del 2007 e n. 34 del 2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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