Corte costituzionale
Ordinanza n. 267/2011
Corte cost., ord. 12 ottobre 2011, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 267/2011
- Data di deposito
- 12 ottobre 2011
- Data di decisione
- 5 ottobre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 213, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge n. 168 del 17 agosto 2005
Parametri
Massime
Massima n. 35852
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale , sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 dello stesso d.lgs., o per commettere un reato. L'ordinanza di rimessione presenta carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta che ha dato origine alla sanzione amministrativa oggetto di opposizione, sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, tali da precludere la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente e da impedire, pertanto, lo scrutinio nel merito delle questioni
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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