Corte costituzionale
Ordinanza n. 239/2011
Corte cost., ord. 22 luglio 2011, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 239/2011
- Data di deposito
- 22 luglio 2011
- Data di decisione
- 19 luglio 2011
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:239
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35796
Va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione - dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata sia la madre di un figlio minore invalido al 100%, con lei convivente, che necessiti della costante presenza della madre». Infatti, con la sentenza n. 231 del 2011 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In conseguenza di tale pronuncia - venuta meno la presunzione assoluta in ordine all'applicazione della sola custodia cautelare in carcere e restituita al giudice la possibilità di valutare elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - va disposta la restituzione degli atti al rimettente, affinché proceda a nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza citata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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