Corte costituzionale
Ordinanza n. 218/2011
Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 218/2011
- Data di deposito
- 21 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, legge della Regione siciliana n. 6 del 14 maggio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35757
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), censurato, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, nella parte in cui introduce un vero e proprio diritto potestativo dei debitori alla proroga della scadenza dei crediti agrari, con corrispettivi obblighi per gli intermediari bancari, senza attribuire rilievo alla circostanza che la scadenza dei debiti stessi sia già stata in passato prorogata. Infatti - diversamente da quanto si sostiene nell'ordinanza di rimessione - deve essere esclusa la legittimazione dell'Arbitro Bancario Finanziario in argomento a sollevare questioni di legittimità costituzionale, dovendosi rilevare che: a) il carattere delle disposizioni in base alle quali l'organismo in questione è stato effettivamente istituito ed è chiamato a procedere e decidere rende palese che esso, sul piano strutturale e funzionale, non è assimilabile agli organi giurisdizionali; b) allo stesso modo, gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni giurisdizionali appaiono del tutto assenti in riferimento alle specifiche attribuzioni che l'organismo in discorso è chiamato a svolgere, alla stregua delle richiamate fonti che ne disciplinano il funzionamento. Sulle nozioni di giudizio e di autorità giurisdizionale, ai fini della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, vedi: sentenze n. 83/1966 e n. 376/2001 (citate) nonché sentenze n. 254/2004; n. 282/2005; n. 415/2006; ordinanza n. 52/2003. Redattore: L. Tria
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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