Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/2011

Corte cost., ord. 18 luglio 2011, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
216/2011
Data di deposito
18 luglio 2011
Data di decisione
4 luglio 2011
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:216

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35753

Va disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- quinquies , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio del cittadino extracomunitario denunciato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5- ter , del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998. Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, sono intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere, nonché la sostituzione della stessa norma censurata. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU - avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010 - , affermando che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo» ed, ancora, che è compito del giudice nazionale «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5- ter , di tale decreto legislativo», tenendo altresì in debito conto il principio «dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Inoltre, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d ), numero 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011, sicché, secondo il testo vigente, la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore è sanzionata mediante la sola pena della multa. Infine, anche la disposizione processuale contenuta nell'art. 14, comma 5- quinquies , è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d ), numero 8, del citato d.l. n. 89 del 2011, con l'effetto di sottoporre i procedimenti per i reati di cui agli articoli 14, commi 5- ter e 5- quater alla disciplina contenuta negli artt. 20- bis , 20- ter e 32- bis , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468). Pertanto, a fronte del richiamato ius superveniens , anche alla luce dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la legittimità della misura precautelare sottoposta al suo giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento, anche in sezione distaccata di Licata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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