Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/2011

Corte cost., ord. 18 luglio 2011, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
214/2011
Data di deposito
18 luglio 2011
Data di decisione
4 luglio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 35750

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dell'ICI, una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, non prevede l'obbligo di riservare il medesimo trattamento fiscale alle unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari destinate ad abitazione principale dagli assegnatari. La questione, infatti, è formulata in modo perplesso ed oscuro poiché il giudice a quo non chiarisce se intenda denunciare la disciplina concernente gli assegnatari degli alloggi oppure quella concernente gli IACP, e, pertanto, sotto tale profilo, non precisa neppure il contenuto della pronuncia richiesta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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