Corte costituzionale
Ordinanza n. 214/2011
Corte cost., ord. 18 luglio 2011, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 214/2011
- Data di deposito
- 18 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 35750
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dell'ICI, una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, non prevede l'obbligo di riservare il medesimo trattamento fiscale alle unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari destinate ad abitazione principale dagli assegnatari. La questione, infatti, è formulata in modo perplesso ed oscuro poiché il giudice a quo non chiarisce se intenda denunciare la disciplina concernente gli assegnatari degli alloggi oppure quella concernente gli IACP, e, pertanto, sotto tale profilo, non precisa neppure il contenuto della pronuncia richiesta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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