Corte costituzionale
Ordinanza n. 212/2011
Corte cost., ord. 13 luglio 2011, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 212/2011
- Data di deposito
- 13 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:212
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35742
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che impone al giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, senza nulla statuire in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte è onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione. Infatti, il rimettente non s'è fatto carico d'individuare, alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. Sull'omessa previsione che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice di questa munito, v. citata, sent. n. 77/2007; v. anche ordinanze n. 110 del 2010, n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008; Sulla manifesta inammissibilità della questione per la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche da parte del rimettente v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 101 e n. 15 del 2011; n. 322 e n. 192 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata - in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione - dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA , Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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