Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/2011
Corte cost., ord. 13 luglio 2011, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/2011
- Data di deposito
- 13 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 2, comma 164, lett. b), decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- art. 1, comma 1, legge n. 286 del 24 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 35740
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286 - sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Il giudice remittente, infatti, oltre a proporre, quanto alla prima questione, un quesito oscuro, non essendo chiaro come il carattere "istantaneo" dell'illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere , omette completamente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, in tal modo impedendo alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 131, 154 e 158 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevate - in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione - dal Giudice di pace di Ficarolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA , Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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