Corte costituzionale
Ordinanza n. 203/2011
Corte cost., ord. 6 luglio 2011, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 203/2011
- Data di deposito
- 6 luglio 2011
- Data di decisione
- 22 giugno 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:203
Norme oggetto del giudizio
- Tariffa Allegata Parte I, art. 1, nota II-bis, n. 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
Parametri
Massime
Massima n. 35721
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b ) del numero 1) della nota II- bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale richiamata dal primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stante, in relazione all'evocato art. 53 Cost., il difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, l'incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale con conseguente insufficiente motivazione sulla rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), quale richiamata dal primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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