Corte costituzionale
Ordinanza n. 195/2011
Corte cost., ord. 24 giugno 2011, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 195/2011
- Data di deposito
- 24 giugno 2011
- Data di decisione
- 20 giugno 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 6, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 2, comma 212, lett. b), legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35711
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), nella formulazione aggiunta dall'art 2, comma 212, lett. b ), della legge 21 dicembre 2009, n. 191, secondo cui nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 gli atti del processo sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato; poiché, infatti, il giudice a quo riferisce che il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio in corso. (Nella specie, si trattava di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada). Nello stesso senso v., di recente, l'ordinanza n. 143 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), così come modificati dall'art 2, comma 212, lettera b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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