Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/2011

Corte cost., ord. 24 giugno 2011, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
195/2011
Data di deposito
24 giugno 2011
Data di decisione
20 giugno 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:195

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35711

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), nella formulazione aggiunta dall'art 2, comma 212, lett. b ), della legge 21 dicembre 2009, n. 191, secondo cui nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 gli atti del processo sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato; poiché, infatti, il giudice a quo riferisce che il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio in corso. (Nella specie, si trattava di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada). Nello stesso senso v., di recente, l'ordinanza n. 143 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), così come modificati dall'art 2, comma 212, lettera b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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