Corte costituzionale
Ordinanza n. 177/2011
Corte cost., ord. 8 giugno 2011, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 177/2011
- Data di deposito
- 8 giugno 2011
- Data di decisione
- 7 giugno 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006
- art. 2, comma 4, legge n. 111 del 30 luglio 2007
Parametri
Massime
Massima n. 35672
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 [Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. a ), della L. 25 luglio 2005, n. 150], come sostituito dall'art. 2, comma 4, della 1egge 30 luglio 2007, n. 111, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui vieta di destinare i magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, allo svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. L'ordinanza di rimessione, infatti, è priva di adeguata motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, perché il giudice a quo , dopo aver osservato di essere stato chiamato alla trattazione del procedimento penale, in sostituzione, con provvedimento del presidente del tribunale, non chiarisce l'effettiva portata di tale provvedimento - non spiegando se esso sia finalizzato a porre rimedio ad una situazione di occasionale e temporanea assenza di altri magistrati facenti parte dell'ufficio, oppure ad un vero e proprio conferimento di funzioni "giudicanti" vietate dalla legge - né fornisce chiarimenti in ordine alla ricaduta degli asseriti vizi della designazione sul piano della legittimità del processo a quo . Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale priva di adeguata motivazione sulla rilevanza v., tra le più recenti, le ordinanze n. 126 e n. 171 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150), come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della 1egge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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