Corte costituzionale
Ordinanza n. 172/2011
Corte cost., ord. 19 maggio 2011, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 172/2011
- Data di deposito
- 19 maggio 2011
- Data di decisione
- 11 maggio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 35662
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell'esenzione dall'ICI. Infatti, il giudice a quo si limita ad evocare i suddetti parametri ed a riportarne, parafrasandolo, il contenuto, senza indicare le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale.
Massima n. 35663
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a ) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell'esenzione dall'ICI, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata dalla difesa erariale, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza. Infatti, il giudice rimettente espone in modo adeguato le ragioni della dedotta ingiustificata disparità di trattamento, affermando che la disciplina denunciata contrasta con l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, evidenziata dal fatto che sia gli immobili posseduti dai Comuni e destinati a edilizia residenziale pubblica sia quelli posseduti dagli IACP ed aventi la stessa destinazione sono utilizzati per raggiungere il medesimo fine, di pubblico interesse, di soddisfare le esigenze abitative dei cittadini meno abbienti.
Massima n. 35664
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune, non beneficiano dell'esenzione dall'ICI, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, prospettata dalla difesa erariale, per avere il rimettente domandato una pronuncia additiva operante come una vera e propria modifica normativa. Invero, il giudice a quo chiede l'estensione delle agevolazioni in tema di ICI previste per gli immobili posseduti dagli IACP agli immobili posseduti dai Comuni e destinati anch'essi a edilizia residenziale pubblica.
Massima n. 35665
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell'esenzione dall'ICI. Infatti, il rimettente invoca quali tertia comparationis le agevolazioni in tema di ICI relative agli immobili posseduti dagli IACP, previste per periodi d'imposta successivi a quelli rilevanti nei giudizi a quibus (anni dal 1993 al 1996). Pertanto, nei periodi di imposta interessati dai giudizi principali, gli immobili posseduti dagli IACP non godevano delle agevolazioni fiscali indicate dal rimettente, con conseguente palese insussistenza della denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili posseduti dai Comuni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevate dalla Corte suprema di cassazione, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della medesima lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, sollevate dalla Corte suprema di cassazione, in riferimento all'art. 3 Cost., con le suddette ordinanze indicate in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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