Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/2011
Corte cost., ord. 28 aprile 2011, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/2011
- Data di deposito
- 28 aprile 2011
- Data di decisione
- 20 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35637
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui tale norma - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata, al pari di quanto invece previsto nell'art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur collocandosi la norma censurata in posizione di «minor gravità» rispetto a quest'ultima. Invero, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza - così precludendo la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente -, sia, infine, nella esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati: con la conseguenza che resta inibito lo scrutinio nel merito delle questioni medesime - Sulla inammissibilità - in ragione della carente descrizione della fattispecie e/o del difetto di motivazione sulla rilevanza - di questioni aventi ad oggetto la medesima norma censurata, v., ex plurimis , le richiamate ordinanze n. 84 e 75 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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