Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/2011

Corte cost., ord. 28 aprile 2011, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
158/2011
Data di deposito
28 aprile 2011
Data di decisione
20 aprile 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:158

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35637

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui tale norma - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata, al pari di quanto invece previsto nell'art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur collocandosi la norma censurata in posizione di «minor gravità» rispetto a quest'ultima. Invero, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza - così precludendo la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente -, sia, infine, nella esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati: con la conseguenza che resta inibito lo scrutinio nel merito delle questioni medesime - Sulla inammissibilità - in ragione della carente descrizione della fattispecie e/o del difetto di motivazione sulla rilevanza - di questioni aventi ad oggetto la medesima norma censurata, v., ex plurimis , le richiamate ordinanze n. 84 e 75 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze