Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/2011
Corte cost., ord. 20 aprile 2011, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/2011
- Data di deposito
- 20 aprile 2011
- Data di decisione
- 18 aprile 2011
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 54, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 35607
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali - che prevedono il differimento del trattamento pensionistico di anzianità del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 e previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso di tale personale al pensionamento di anzianità - sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, tenuto conto di quanto già deciso dalla Corte con riferimento a identica questione. Infatti, quanto all'art. 38 Cost., la garanzia ivi prevista, inerente allo stato di bisogno, riguarda solo le pensioni di vecchiaia e non anche quelle cosiddette "anticipate", come la prestazione in oggetto; quanto all'art. 36 Cost., essendo a disposizione dell'interessato strumenti (revoca delle dimissioni già accettate e riammissione in servizio a domanda) idonei ad impedire l'effetto economico negativo a suo carico, esso «finisce per dipendere dalla sua eventuale scelta di non utilizzarli»; infine, diversamente dalle fattispecie concernenti il personale della scuola già specificamente esaminate, la norma impugnata prescinde da meccanismi peculiari di operatività delle dimissioni, perché, con il "blocco" temporaneo dell'accesso al pensionamento anticipato, «interviene esclusivamente [...] sulla decorrenza del trattamento di quiescenza». In senso analogo, v. citata sentenza n. 10/2011. Con riferimento alle fattispecie concernenti la scuola, v. citate sentenze n. 347/1997 e n. 439/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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