Corte costituzionale
Ordinanza n. 141/2011
Corte cost., ord. 15 aprile 2011, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 141/2011
- Data di deposito
- 15 aprile 2011
- Data di decisione
- 6 aprile 2011
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3-bis, comma 7, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 35598
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo il quale «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». L'applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione dell'appello non avvenga per il tramite dell'ufficiale giudiziario, trova adeguata giustificazione nel fatto che, qualora la notificazione sia invece eseguita mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell'appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario (art. 123 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del detto codice, effettuato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992); né è ravvisabile disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell'appello per mezzo dell'ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), adotta la notifica diretta, di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dato che la facoltà di notificare l'appello "direttamente", ai sensi della disposizione ora citata, costituisce una caratteristica propria del processo tributario, introdotta dal legislatore in tale settore per ragioni di speditezza e di semplificazione processuale, la quale non ha corrispondenza nel processo civile ordinario e, pertanto, giustifica una specifica disciplina, anche all'indicato fine di soddisfare l'esigenza di rendere la segreteria del giudice di primo grado tempestivamente informata della proposizione dell'impugnazione notificata con tali modalità. Inoltre deve aggiungersi che nessuna ingiustificata disparità di trattamento è ravvisabile, trattandosi di modalità diverse di notificazione, conformate in modo diverso dal legislatore nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene. In senso analogo, v. citate sentenze n. 17/2011 e n. 321/2009; ordinanza n. 43/2010. In tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, v. citate sentenze n. 17/2011; n. 229 e n. 50/2010; n. 221/2008; ordinanze n. 43/2010, n. 134/2009, n. 67/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), periodo introdotto dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria e dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione distaccata di Livorno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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