Corte costituzionale
Ordinanza n. 138/2011
Corte cost., ord. 15 aprile 2011, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 138/2011
- Data di deposito
- 15 aprile 2011
- Data di decisione
- 6 aprile 2011
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 6, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
- art. 1-bis, decreto-legge n. 112 del 21 maggio 2003
- legge n. 180 del 18 luglio 2003
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 51, comma 3, Costituzione
- art. 52, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 11, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 35591
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1- bis del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, commi primo e terzo, Cost. ed agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui rimuove l'impedimento all'elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto - deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa erariale per omessa adeguata motivazione sulla rilevanza. Infatti, il reclamo che ha originato il giudizio a quo ha inteso coinvolgere la validità del procedimento di nomina del controinteressato e, quindi, la concreta applicabilità nel caso di specie del quadro normativo interessato dalla questione di costituzionalità, con evidente rilevanza, ai fini della decisione che il rimettente è chiamato ad adottare, della tematica inerente alla preclusione che scaturisce dalla regola di incandidabilità oggetto di censura.
Massima n. 35592
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1- bis del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, commi primo e terzo, Cost. ed agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui rimuove l'impedimento all'elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. Premesso che tra i parametri dedotti risulta incongruamente ricompreso quello di cui all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la preclusione alla candidatura per le distinte tornate elettorali previste per i Consigli dell'ordine forense, da un lato, e per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dall'altro, non riguarda un periodo né temporalmente indeterminato né, in sé, eccessivo o irragionevole, poiché il divieto normativo si riferisce soltanto alle elezioni immediatamente successive allo svolgimento dell'incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato. D'altra parte, l'avere il legislatore coerentemente stabilito un divieto reciproco per gli avvocati, tra l'espletamento dell'ufficio di componente le commissioni d'esame e la partecipazione ai suddetti organismi, chiaramente denota una scelta - discrezionale, ma non certo priva di una intrinseca ragionevolezza - di separazione funzionale, intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale perfettamente in linea con i valori espressi al riguardo dalla Carta fondamentale. Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, v. la citata sentenza n. 80/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «valorizzabile ex art. 117 Cost.», ed all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dal Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze