Corte costituzionale
Ordinanza n. 133/2011
Corte cost., ord. 13 aprile 2011, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 133/2011
- Data di deposito
- 13 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 57, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 16, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 35585
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a ), e 60, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel dichiarare inammissibili le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., impediscono la concessione della sospensione dell'esecuzione pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi. Invero, le riscontrate carenze argomentative in ordine alla mancata notificazione degli atti impositivi si risolvono in una insufficienza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
«del combinato disposto» degli artt. 57, comma 1, lettera a), e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituiti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Venezia, sezione di Mestre, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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