Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/2011
Corte cost., ord. 13 aprile 2011, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/2011
- Data di deposito
- 13 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:130
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35581
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; nel giudizio a quo , infatti, la notificazione non è avvenuta a mani proprie, bensì a mani della figlia dell'effettivo destinatario, sicché la disposizione censurata non è applicabile nella fattispecie.
Massima n. 35582
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; premesso, infatti, che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie tale discrezionalità è stata ragionevolmente esercitata, attesa l'intrinseca diversità dei due casi messi a confronto ed in considerazione della natura di pubblico ufficiale spettante all'ufficiale giudiziario. Sulla discrezionalità del legislatore nel regolare gli istituti processuali v., tra le più recenti, le sentenze n. 50 e n. 229 del 2010 e la sentenza n. 17 del 2011. Sulle conseguenze della natura di pubblico ufficiale dell'ufficiale giudiziario v. pure la sentenza n. 17 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze