Corte costituzionale
Ordinanza n. 120/2011
Corte cost., ord. 7 aprile 2011, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 120/2011
- Data di deposito
- 7 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 776, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 35555
E' manifestamente inammissibile, per inesatta indicazione della norma oggetto di censura ( aberratio ictus ), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di più trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l'indennità integrativa speciale sia parte integrante del trattamento pensionistico. Infatti, nella norma censurata - recante l'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 che limitava alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite l'applicabilità della disciplina relativa alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione - non è rinvenibile alcuna disposizione concernente il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, divieto emergente, invece, dall'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Pertanto, con la proposta questione il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle sue censure. Nel senso che il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994 emerge dall'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, v. la citata sentenza n. 197/2010. Relativamente all'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, disposta dalla legge n. 296 del 2006, v. la citata ordinanza n. 119/2008 di restituzione degli atti ai rimettenti per jus superveniens . Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per aberratio ictus , v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 335/2010, n. 248/2010 e n. 92/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze