Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/2011

Corte cost., ord. 7 aprile 2011, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
120/2011
Data di deposito
7 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 776, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 35555

E' manifestamente inammissibile, per inesatta indicazione della norma oggetto di censura ( aberratio ictus ), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di più trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l'indennità integrativa speciale sia parte integrante del trattamento pensionistico. Infatti, nella norma censurata - recante l'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 che limitava alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite l'applicabilità della disciplina relativa alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione - non è rinvenibile alcuna disposizione concernente il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, divieto emergente, invece, dall'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Pertanto, con la proposta questione il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle sue censure. Nel senso che il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994 emerge dall'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, v. la citata sentenza n. 197/2010. Relativamente all'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, disposta dalla legge n. 296 del 2006, v. la citata ordinanza n. 119/2008 di restituzione degli atti ai rimettenti per jus superveniens . Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per aberratio ictus , v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 335/2010, n. 248/2010 e n. 92/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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