Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/2011
Corte cost., ord. 24 marzo 2011, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/2011
- Data di deposito
- 24 marzo 2011
- Data di decisione
- 21 marzo 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 6-ter, decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008
- legge di conversione n. 13 del 27 febbraio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35517
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 - secondo il quale «nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso» - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.; l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente nella descrizione della fattispecie - non dando conto dell'esistenza di un effettivo danno alla salute in conseguenza delle immissioni, né indicando quali (e di quale rango) siano le disposizioni pubblicistiche che disciplinerebbero nella fattispecie la specifica sorgente sonora - sicché la questione appare del tutto astratta, neppure tenta di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità, omettendo di motivare adeguatamente in ordine alla impossibilità di dare di essa una lettura idonea a superare tali dubbi. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63 e 65 del 2011. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancato esperimento della praticabilità di diverse interpretazioni conformi al dettato costituzionale, v., di recente, le ordinanze n. 322 del 2010 e n. 15 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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