Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2011
Corte cost., ord. 24 marzo 2011, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2011
- Data di deposito
- 24 marzo 2011
- Data di decisione
- 21 marzo 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 35516
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., nella parte in cui non esclude dall'assoggettabilità a fallimento l'imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ai sensi degli artt. 2- ter e ss. della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere); l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente nella descrizione della fattispecie, lascia anche intuire che l'eventuale assoggettamento della parte alla procedura concorsuale costituirebbe essenzialmente frutto, nella specie, di un inconveniente di fatto, conseguente solo alla mancata cancellazione dell'impresa dal relativo registro, senza che il rimettente dubiti dell'ammissibilità di siffatta cancellazione successivamente all'instaurazione della procedura di prevenzione. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63 e 65 del 2011. Sulla impossibilità di configurare un vizio di legittimità costituzionale in presenza di meri inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione della norma in questione, v., tra le altre, la sentenza n. 298 del 2009 e l'ordinanza n. 109 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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