Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2011

Corte cost., ord. 24 marzo 2011, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
101/2011
Data di deposito
24 marzo 2011
Data di decisione
21 marzo 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge n. 118 del 30 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 35515

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui condiziona la concessione dell'assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'invalido; l'ordinanza di rimessione, infatti, non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per le quali la norma impugnata - sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio a quo - dovrebbe trovare applicazione nel medesimo, è carente nella descrizione della fattispecie concreta e, pur dando atto dell'esistenza di diverse prassi amministrative che attribuiscono l'assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, si limita ad affermare il carattere non vincolante di dette prassi, in tal modo sottraendosi al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a far venire meno i prospettati dubbi di costituzionalità. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente motivazione sulla rilevanza, v., tra l'altro, la sentenza n. 360 del 2010. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per insufficiente descrizione della fattispecie, v., tra l'altro, le ordinanze nn. 338 e 363 del 2010. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancato esperimento della praticabilità di diverse interpretazioni conformi al dettato costituzionale, v., tra l'altro, le ordinanze n. 257 del 2009 e n. 322 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione - dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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