Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/2011

Corte cost., ord. 24 marzo 2011, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/2011
Data di deposito
24 marzo 2011
Data di decisione
21 marzo 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:100

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35514

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, in quanto il capo d'imputazione è formulato in modo talmente generico da essere identico per ognuna di esse, senza che la successiva descrizione del fatto, specifica per ognuna delle ordinanze, sia, in ogni caso, sufficiente a descrivere compiutamente la fattispecie.Tali carenze rendono impossibile il controllo sulla effettiva rilevanza delle questioni e, pertanto, precludono alla Corte lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Gallarate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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