Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/2011
Corte cost., ord. 24 marzo 2011, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/2011
- Data di deposito
- 24 marzo 2011
- Data di decisione
- 21 marzo 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35514
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, in quanto il capo d'imputazione è formulato in modo talmente generico da essere identico per ognuna di esse, senza che la successiva descrizione del fatto, specifica per ognuna delle ordinanze, sia, in ogni caso, sufficiente a descrivere compiutamente la fattispecie.Tali carenze rendono impossibile il controllo sulla effettiva rilevanza delle questioni e, pertanto, precludono alla Corte lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Gallarate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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