Corte costituzionale
Ordinanza n. 10/2011
Corte cost., ord. 12 gennaio 2011, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 10/2011
- Data di deposito
- 12 gennaio 2011
- Data di decisione
- 10 gennaio 2011
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 54, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 1, decreto interministeriale del 30 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 35240
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 - norme che confermano, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile - sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., va respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine alla violazione degli indicati parametri, poiché il giudice a quo ha motivato adeguatamente, ancorché succintamente, il supposto vulnus agli artt. 36 e 38 Cost., evidenziando a carico del dipendente cessato dal servizio la perdita del minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita, a causa della subìta indisponibilità temporanea sia della retribuzione sia della pensione.
Massima n. 35241
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 - norme che confermano, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile - sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., va respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione alla natura regolamentare del citato art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, in quanto tale disposizione è strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria, così da autorizzare senz'altro il sindacato della Corte sul provvedimento, di fonte legale, di moratoria dei pensionamenti anticipati. Sull'inammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale, in via incidentale, di norme regolamentari, v. le ordinanze n. 389 del 2004 e n. 37 del 2007.
Massima n. 35242
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, norme che confermano, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile. Mentre, da un lato, va ribadita la legittimità costituzionale di interventi di "blocco" dell'accesso a trattamenti pensionistici di anzianità, finalizzati alla radicale riconsiderazione dei medesimi al fine di stabilizzare la spesa previdenziale entro determinati livelli del rapporto con il prodotto interno lordo, e va pure confermato che l'art. 38 Cost. non è invocabile in riferimento ai trattamenti pensionistici anticipati, dall'altro occorre escludere la lesione dell'art. 36 Cost., poiché la disposizione censurata prevede che i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione temporanea dell'accesso al pensionamento di anzianità anticipato possano revocare le dimissioni già previamente accettate dall'amministrazione e, ove collocati a riposo, possano persino essere riammessi in servizio a domanda. Sulla legittimità di interventi di blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità, v., tra le altre, le sentenze n. 417 del 1996 e n. 245 del 1997, nonché le ordinanze n. 18 e n. 319 del 2001. Sull'estraneità delle pensioni di anzianità rispetto alla garanzia dell'art. 38 Cost., v. la sentenza n. 416 del 1999, la sentenza n. 338 del 2005 e le ordinanze n. 70 del 2002 e n. 278 del 2003. In ordine all'esclusione della violazione dell'art. 36 Cost. in conseguenza della possibilità per il lavoratore di ritirare la domanda di pensionamento e di essere, ove già pensionato, riammesso in servizio, v. sentenza n. 324 del 1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti ( sezione giurisdizionale, per la Regione Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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