Corte costituzionale

Sentenza n. 93/2010

Corte cost., sent. 12 marzo 2010, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/2010
Data di deposito
12 marzo 2010
Data di decisione
8 marzo 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 2-ter, legge n. 575 del 31 maggio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 34452

Le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione - integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Pertanto, ove si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, e, qualora tale soluzione risulti impercorribile, non potendo comunque disapplicare la norma interna contrastante, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. In sede di scrutinio, poiché le norme della CEDU si collocano ad un livello sub-costituzionale, la Corte costituzionale, pur non potendo sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo, resta legittimata a verificare se una norma convenzionale si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione, nel qual caso, peraltro eccezionale, dovrà essere esclusa l'idoneità della stessa norma convenzionale a integrare il citato parametro. Sui rapporti tra norme della CEDU e ordinamento costituzionale italiano, nonché sulle condizioni di proponibilità della questione di legittimità costituzionale di una norma interna contrastante con una norma convenzionale e sui limiti del sindacato demandato alla Corte costituzionale, v. le citate sentenze n. 317/2009, n. 311/2009, n. 239/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007.

Massima n. 34453

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Le censurate disposizioni, prevedendo che le misure di prevenzione siano applicate in esito ad un procedimento camerale senza la partecipazione del pubblico, violano, infatti, l'art. 6, par. 1, della CEDU poiché, nonostante l'incidenza diretta, definitiva e sostanziale delle misure de quibus su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale, il patrimonio e la stessa libertà di iniziativa economica, non contemplano la possibilità per l'interessato di chiedere un dibattimento pubblico, ledendo il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, costituzionalmente rilevante anche in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione. L'esigenza di garantire la pubblicità del giudizio penale nelle fasi di merito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non pregiudica, in conformità alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, il potere del giudice di disporre che si proceda, in tutto o in parte, senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere la necessità di tutelare valori contrapposti, nei limiti in cui, ai sensi dell'art. 472 cod. proc. pen., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse. (Restano assorbite le censure relative all'art. 111, primo comma, Cost.). In merito al carattere giurisdizionale del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, v., tra le altre, la citata sentenza n. 77/1995. Nel senso che la pubblicità del giudizio, specialmente penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale, in forza dell'art. 101, primo comma, Cost., trova in quella sovranità la sua legittimazione, v. le citate sentenze n. 373/1992, n. 69/1991, n. 50/1989, n. 212/1986, n. 17/1981, n. 16/1981, n. 12/1971 e n. 65/1965. Sul carattere non assoluto del principio di pubblicità del giudizio e sulle particolari ragioni giustificative di discipline derogatorie, v. le citate sentenze n. 212/1986 e n. 12/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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