Corte costituzionale

Sentenza n. 73/2010

Corte cost., sent. 26 febbraio 2010, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/2010
Data di deposito
26 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:73

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34392

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione - consente al giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando si tratti di prove dalle quali le parti sono decadute per mancato o irrituale deposito della lista prescritta dall'art. 468 cod. proc. pen. e, a seguito di tale decadenza, sia mancata ogni acquisizione probatoria. Premesso che il potere di ammissione delle prove previsto dalla disposizione in esame può essere esercitato dal giudice sia d'ufficio che su istanza di parte; e che la fattispecie oggetto del giudizio a quo concerne prove richieste da una delle parti, sia pure non più - a causa dell'intervenuta decadenza per tardivo deposito della suddetta lista - nell'esercizio pieno del diritto alla prova di cui all'art. 190, comma 1, cod. proc. pen., quanto piuttosto in base al diverso e più restrittivo criterio dell'assoluta necessità dell'acquisizione, considerato dalla norma censurata; la denunciata violazione del principio di terzietà e di imparzialità del giudice è esclusa dal rilievo pregiudiziale che non risulta configurabile neppure una reale deroga al principio dispositivo che impone al giudice di giudicare sulla base di quanto allegato e provato dalle parti. Ugualmente infondato è l'ulteriore assunto del rimettente secondo cui sarebbe vanificata la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. per il mancato o irrituale deposito della lista dei testimoni (ovvero dei periti, dei consulenti tecnici o delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.) di cui le parti intendano chiedere l'esame. Infatti, la parte decaduta ai sensi del medesimo art. 468, comma 1, rischia di vedersi comunque denegata, o ristretta, l'ammissione delle prove a suo favore: e ciò, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna precedente acquisizione probatoria. Sulla compatibilità degli interventi probatori officiosi del giudice con l'art. 111 Cost. (sia pure in riferimento al testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), v. la citata sentenza n. 111/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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