Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2010
Corte cost., sent. 26 febbraio 2010, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2010
- Data di deposito
- 26 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:72
Parametri
- art. 9, comma 1, n. 6), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 7), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 6, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 34391
Spettava allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire con proprio decreto del 25 settembre 2008, trasmesso al Presidente della Provincia di Bolzano, la «tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773», da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici, in quanto, posto che l'individuazione dei giochi proibiti e la disciplina di quelli leciti risponde ad esclusive esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, il provvedimento impugnato non ha determinato alcuna lesione delle attribuzioni provinciali e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici. Sulla attribuzione alla competenza esclusiva statale della materia ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), v. citate sentenze n. 237/2006. Sulla la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa, v. citata sentenza n. 129/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire con proprio decreto (prot. n. H1/2008/Gab) del 25 settembre 2008, trasmesso al Presidente della Provincia di Bolzano con nota prot. Mass. H1/2008/Gab. del 25 settembre 2008, la «tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773», da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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