Corte costituzionale

Sentenza n. 72/2010

Corte cost., sent. 26 febbraio 2010, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/2010
Data di deposito
26 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:72

Parametri

  • art. 9, comma 1, n. 6), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n. 7), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
  • decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 6, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001

Massime

Massima n. 34391

Spettava allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire con proprio decreto del 25 settembre 2008, trasmesso al Presidente della Provincia di Bolzano, la «tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773», da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici, in quanto, posto che l'individuazione dei giochi proibiti e la disciplina di quelli leciti risponde ad esclusive esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, il provvedimento impugnato non ha determinato alcuna lesione delle attribuzioni provinciali e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici. Sulla attribuzione alla competenza esclusiva statale della materia ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), v. citate sentenze n. 237/2006. Sulla la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa, v. citata sentenza n. 129/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, stabilire con proprio decreto (prot. n. H1/2008/Gab) del 25 settembre 2008, trasmesso al Presidente della Provincia di Bolzano con nota prot. Mass. H1/2008/Gab. del 25 settembre 2008, la «tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773», da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinare l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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