Corte costituzionale

Sentenza n. 47/2010

Corte cost., sent. 12 febbraio 2010, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/2010
Data di deposito
12 febbraio 2010
Data di decisione
8 febbraio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:47

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34335

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372 cod. pen. in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, laddove la disposizione denunciata commina il minimo edittale in anni due di reclusione, anziché in altra pena, di eguale specie, ma nella misura più bassa. In relazione all'art. 3 Cost., deve escludersi che la determinazione del minimo edittale per il delitto de quo violi il principio di ragionevolezza o di proporzionalità, in quanto l'inasprimento della pena risulta giustificato dalle esigenze di tutela del corretto svolgimento delle indagini preliminari e per salvaguardare la genuinità della prova. Inoltre l'illecito in questione presenta un disvalore intrinseco che gli attribuisce carattere di gravità, anche se la circostanza oggetto di mendacio o di reticenza non desta particolare allarme sociale. Infatti, la falsa testimonianza turba comunque il normale svolgimento del processo, ne compromette lo scopo che è quello di pervenire a sentenze giuste, costituisce ostacolo all'accertamento giudiziale. La scelta discrezionale del legislatore circa la modulazione del trattamento sanzionatorio, in considerazione del dilagare di un fenomeno criminoso che si intende reprimere, non costituisce, dunque, il frutto di una scelta arbitraria o ingiustificata, anche in riferimento ad altre ipotesi di reato (collocabili nella categoria dei delitti contro l'attività giudiziaria), assimilabili al delitto di falsa testimonianza, quali la frode processuale, il favoreggiamento personale, anche con riferimento alla previsione dettata dal capoverso dell'art. 378 cod. pen., e la simulazione di reato, nonché, con riguardo a fattispecie connotate da maggiore gravità, il delitto di calunnia. Anche la censura mossa con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. non è fondata. La disposizione impugnata, prevedendo un significativo divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena, consente al giudice di graduare quest'ultima in relazione alla gravità del fatto e, quindi, di adeguare il trattamento punitivo al diverso disvalore delle singole violazioni rientranti nella previsione della norma, così realizzando la finalità rieducativa cui la pena stessa deve tendere. E nella stessa prospettiva, non va trascurato il potere affidato al giudice di riconoscere le circostanze attenuanti e, segnatamente, le attenuanti generiche, così ulteriormente adeguando la misura della pena alla personalità del reo e alla gravità del fatto. Sulle scelte del legislatore in tema di trattamento sanzionatorio, v. citate sentenze n. 161/2009, n. 22/2007, n. 394, n. 229, n. 170, n. 45/2006, n. 325/2005; ordinanze n. 41/2009, n. 52/2008 e n. 438/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 372 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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