Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2010

Corte cost., sent. 12 febbraio 2010, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2010
Data di deposito
12 febbraio 2010
Data di decisione
8 febbraio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 17, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 20, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 22, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 23, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 24, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 25, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 26, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 27, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 28, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 29, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 30, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 31, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 32, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 33, comma 1, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 34, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 35, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 36, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 37, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 38, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 39, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 40, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 41, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 42, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 43, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 44, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 45, comma 1, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 46, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 47, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 48, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 53, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 55, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 56, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 57, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 58, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 59, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 60, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 61, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 62, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 63, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 64, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 65, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 66, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 67, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 68, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 69, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 70, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 71, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 72, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 73, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 74, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 79, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 80, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 81, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 82, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 83, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 84, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 85, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 86, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 87, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 88, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 89, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 90, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 91, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 92, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 93, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 94, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 95, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 97, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 98, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 99, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 100, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 101, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 102, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 103, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 104, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 105, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 106, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 107, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 108, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 110, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 111, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 112, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 29, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 16 del 12 settembre 2008
  • art. 29, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 16 del 12 settembre 2008
  • art. 5, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 6, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 10, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 15, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 16, comma 1, lett. c), legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 18, comma 1, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 111, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 33, comma 1, lett a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 18, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 1, comma 6, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 1, comma 7, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 2, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 50, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 1, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 1, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 3-bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 111, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 13-bis, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. b), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. e), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. f), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. k), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. l), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. m), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. n), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. o), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. p), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. q), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. r), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 13-bis, comma 2, lett. s), legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 10 settembre 1993
  • art. 111, comma 1, bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008
  • art. 111, comma 1, ter, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 24 luglio 2008

Parametri

  • art. 11, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
  • art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 32, comma 1, lett. g), decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 55, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 26, e allegato I, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 32, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 55, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 56, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 57, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 59, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 144, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 140, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006

Massime

Massima n. 34420

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità e di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni modificative delle leggi provinciali n. 26 del 1993, n. 6 del 1999, n. 1 del 2008 e n. 10 del 2008 della Provincia autonoma di Trento, per intervenuto giudicato costituzionale (sentenza n. 401/2007) comportante preclusione per lo Stato ad impugnare le leggi provinciali de quibus . Infatti, l'impugnazione è rivolta nei confronti di specifiche disposizioni della legge stessa, senza che sia stata dedotta la negazione della competenza della Provincia ad adottare una normativa in materia, adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (in base al quale l'emanazione di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo l'obbligo di adeguamento «ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale», che siano stati determinati dalla legislazione dello Stato).

Massima n. 34421

In relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nell'ambito territoriale della Provincia autonoma di Trento, la legislazione provinciale non è libera di esplicarsi senza vincoli e senza che possano trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006. Difatti, l'art. 8, primo comma, n. 17), dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige prevede che la potestà legislativa primaria della Provincia deve osservare i limiti previsti dall'art. 4 dello statuto, il quale stabilisce che la potestà legislativa regionale, ma anche quella provinciale, deve esplicarsi «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (...) nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Ne consegue che la potestà legislativa provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale deve essere esercitata nel rispetto dei suddetti limiti. Ciò comporta, per quanto attiene in particolare alla tutela della concorrenza, che la disciplina provinciale non possa avere un contenuto difforme da quella assicurata in ambito europeo e nazionale, alterando negativamente il livello di tutela assicurato da quest'ultimo. In senso analogo, v. sentenze n. 226/2009, n. 378/2007. Sulla nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e ), dell'art. 117 della Costituzione, v. sentenze n. 160/2009, n. 430 e n. 401/2007. Sulla qualificazione delle disposizioni del Codice degli appalti quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, v. citate sentenze nn. 482, 406, 153, 29/1995, 356/1994, 359 e 355/1993. Sul limite posto alla legislazione provinciale derivante dalle disposizioni in tema di contenzioso giurisdizionale, v. citata sentenza n. 73/2008.

Massima n. 34422

Sono inammissibili, per formulazione generica, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, in quanto, malgrado esso sia stato indicato nell'epigrafe del ricorso, non risultano formulate nei suoi confronti censure di alcun genere sia le doglianze proposte nei confronti dei seguenti articoli della stessa legge prov. n. 10 del 2008: 5 (in tema di determinazione del valore degli affidamenti); 10 (in tema di divieti di divulgazione; in relazione a tale norma è evocato, inoltre, un parametro costituzionale inconferente rappresentato dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni); 15 (sulle prescrizioni tecniche); 16, comma 1, lettera c ), in tema di adeguamento prezzi; 17, che introduce l'art. 13- bis della legge prov. n. 26 del 1993 (nella parte in cui il suddetto art. 13- bis , comma 2, lettera c) , e comma 3, disciplina i capitolati); 18, comma 1, lettera a ), (in tema di progettazioni; anche in questo caso è richiamato, ancora una volta in maniera inconferente, il parametro costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni); 22, nella parte in cui, nel modificare l'art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12- bis e 12- ter del medesimo art. 20 (in tema di affidamento di incarichi di progettazione); 23 (sul concorso di progettazione); 24, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993 (sulle procedure di affidamento degli incarichi di direzione dei lavori); 25 (sulle garanzie dell'offerta); 26 (sulle coperture assicurative); 27 (in tema di affidamento di incarichi esterni ai collaudatori); 28 (sui bandi di gara); 29 (sulla pubblicità dei bandi di gara); 30 (sulla pubblicità degli avvisi di aggiudicazione); 31 (sulle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e aggiudicazioni); 32 (sui contratti a corpo e a misura; in relazione a tale disposizione, a fondamento dell'impugnazione, il ricorrente aggiunge, ma sempre genericamente, la diversità rispetto al «terzo correttivo», che, però, è un decreto successivo al ricorso); 33, comma 1, lettera a ), (sul dialogo competitivo); 34, che sostituisce l'art. 31 della legge prov. n. 26 del 1993 (sulla licitazione), limitatamente ai commi 2 e 3 del suddetto art. 31; 36 (sul dialogo competitivo); 38 (sull'asta elettronica); da 39 a 44 (sui soggetti ammessi alla gara e sui requisiti di partecipazione); 45, comma 1, lettera a ) (sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economica); 46 (sulle fasi dell'aggiudicazione); 47 (sulla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario); 48 (sulle disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto); 53 (sulla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici); 55 (sulla concessione di lavori pubblici); 56, ad eccezione di quanto si dirà tra breve con riferimento alla parte dello stesso art. 56 che, nel sostituire l'art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, modifica il comma 4 del medesimo art. 50; 57 (in tema di affidamenti diretti al concessionario); 58 (in tema di appalti del concessionario); da 59 a 72 (sulla finanza di progetto); 73 e 74 (sulle varianti progettuali); da 79 a 85, e da 87 a 89 (sulla fase di esecuzione del rapporto contrattuale); da 91 a 95, 97 e 98 (su lavori relativi a beni culturali); da 100 a 108 (sulle procedure di affidamento e di selezione delle offerte); 112, comma 2 (sulla applicabilità dell'abrogato comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, recante «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio»). In particolare, in relazione a tale ultima disposizione, attesa la sua incidenza su ambiti specifici diversi da quello degli appalti, non si adduce alcuna argomentazione idonea a sorreggere la censura formulata.

Massima n. 34423

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in base al quale, per gli interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione, non si applicano le norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara. La disposizione censurata viola i limiti statutari poiché reca una disciplina in contrasto con i principi contenuti nell'art. 32, comma 1, lettera g ), del Codice degli appalti, dettati dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza. Infatti, detta disciplina prevede che - ricorrendo l'ipotesi suddetta - l'avente diritto deve presentare all'amministrazione, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto; l'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55 del medesimo Codice degli appalti. Orbene, la necessità dell'espletamento di tale gara non è invece contemplata dall'impugnata disposizione provinciale, donde la sua illegittimità costituzionale, atteso che essa incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurata dalle disposizioni statali.

Massima n. 34424

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede l'applicazione delle regole a tutela della concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (corrispondente all'allegato I del Codice degli Appalti), nonché per quelli aventi ad oggetto i beni culturali, non menzionando, invece, né i servizi di cui all'allegato II del Codice degli appalti, né le forniture disciplinate dal medesimo (gli uni come le altre, invece, espressamente menzionati dall'art. 26 del Codice). La norma in esame è illegittima in quanto lede i principi affermati dal legislatore statale nel citato art. 26 del Codice degli appalti, il quale, da un lato, contiene una disposizione di portata applicativa più ampia, per dare effettività nel settore alla tutela della concorrenza, ricomprendendo tutte le tipologie di contratti di sponsorizzazione; dall'altro, puntualizza che si applicano soltanto i principi del Trattato quando «i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor», con la conseguenza che trovano applicazione le norme del Codice qualora il contratto abbia natura onerosa per l'amministrazione.

Massima n. 34425

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, l'art. 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, il quale estende l'applicazione del contenuto dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che ricevono finanziamenti dalla Provincia. La norma è illegittima, in quanto pone, quale condizione per la sua applicazione, l'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro, mentre l'art. 32 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede il diverso limite di un milione di euro, così assicurando una maggiore tutela della concorrenza.

Massima n. 34426

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale disciplina la licitazione privata, stabilendo, al comma 1, che con tale procedura «si fa luogo a una gara pubblica esperita sulla base di un progetto esecutivo, o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo e selezionati secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione». L'art. 55 del Codice degli appalti prevede, in particolare al comma 6, che «nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando». È evidente, pertanto, che, nella prospettiva nazionale di attuazione dei principi di libera concorrenza, è consentita la partecipazione alla procedura ristretta di «tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta» e non solo, come, invece, previsto dal legislatore provinciale, di quelli prescelti dalla stazione appaltante. Tale diversità di regolazione incide negativamente sul livello di concorrenzialità che deve essere assicurato, atteso che la disposizione denunciata riduce la platea degli operatori economici che possono partecipare alla procedura di scelta del contraente con consequenziale pregiudizio, tra l'altro, delle libertà comunitarie specificamente tutelate nel settore in esame.

Massima n. 34427

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale disciplina la procedura negoziata in maniera difforme rispetto ai principi enunciati negli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 163 del 2006, che danno attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 della direttiva comunitaria n. 18 del 2004. Esso prevede, da un lato, la possibilità del ricorso alla procedura negoziata, previa pubblicazione del bando, per fattispecie non contemplate dal legislatore statale (e segnatamente - sia pure in casi eccezionali - nel caso di lavori la cui natura o imprevedibilità non consentono una fissazione preliminare e globale dei prezzi); dall'altro, subordina il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, a condizioni meno stringenti di quelle previste dal legislatore statale nel citato art. 57 del Codice. La norma impugnata stabilisce, così, modalità procedimentali in vari punti differenti rispetto al modello prefigurato dal predetto d.lgs.; né assume rilievo che alcuni casi di ammissione coincidano con quelli contemplati a livello nazionale e comunitario. La disposizione, pertanto, è illegittima, in quanto le diversità, per alcune ipotesi, delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata, nonché relativamente ad alcuni profili di rilevanza procedimentale, sono comunque idonee ad incidere negativamente sulle libertà di circolazione delle persone e delle merci alterando le regole che presiedono al funzionamento del sistema di disciplina degli appalti.

Massima n. 34428

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che disciplina l'accordo quadro. Nella prospettiva comunitaria e nazionale l'accordo quadro «è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste» (art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 18 del 2004; la definizione è stata recepita, sul piano nazionale, dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006). Nella specie, il legislatore provinciale, demandando al regolamento provinciale la definizione dei casi in cui è possibile stipulare l'accordo quadro, ha introdotto una normativa differente da quella prevista dal citato art. 59 del Codice degli appalti, il quale limita la possibilità per le amministrazione aggiudicatrici di stipulare accordi quadro soltanto nel settore dei lavori pubblici di manutenzione. Tale diversità di ambito di applicazione è idonea ad incidere negativamente sul livello di tutela dei mercati concorrenziali assicurata in ambito statale. Infatti, la legge provinciale attribuisce al regolamento il compito di individuare i casi in relazione ai quali le stazioni appaltanti possono limitarsi a determinare il contenuto quadro dell'accordo, rinviando ad un momento successivo la concreta stipulazione dei contratti di appalto attuativi del predetto accordo.

Massima n. 34429

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 50, comma 4, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede che, per affidare la concessione di lavori pubblici, «le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di scegliere tra le procedure aperta, ristretta o negoziata, purché sia garantito un adeguato confronto concorrenziale, volto a individuare le offerte più vantaggiose dal punto di vista tecnico, economico e gestionale, anche secondo il profilo della redditività, previa definizione dei criteri di valutazione o della loro ponderazione, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione». Sul piano nazionale, il legislatore statale ha previsto, invece, che le stazioni appaltanti «affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa» (art. 144 del d.lgs. n. 163 del 2006). Non viene consentito, pertanto, nell'ambito di questa tipologia di contratto di partenariato pubblico privato, di ricorrere alla procedura negoziata. È evidente come la disciplina provinciale si discosti dalla normativa statale, incidendo negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dal legislatore nazionale.

Massima n. 34430

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale, disciplinando la procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, prevede che l'affidamento avviene alle condizioni fatte in sede di originaria offerta da parte dell'interpellata e non da parte dell'originario aggiudicatario, come invece previsto dall'art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006, così violando i limiti dettati dall'art. 4 dello Statuto.

Massima n. 34431

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che sostituisce l'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e 99. In particolare, in relazione alla prima disposizione impugnata - la quale prevede che la legge impugnata si applichi soltanto ai contratti di importo "inferiore" o "superiore" alla soglia comunitaria e non anche, come stabilito in ambito europeo, a quelli di importo "pari" alla soglia medesima - deve rilevarsi che essa si limita a definire l'ambito di applicazione della normativa e in quanto tale ha un contenuto non idoneo a recare alcun vulnus alle competenze costituzionali dello Stato. Per le medesime ragioni non è fondata l'analoga censura avente ad oggetto l'art. 99, relativo agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Massima n. 34432

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che sostituisce l'art. 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede che, nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la legge provinciale n. 10 del 2008 «se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché queste costituiscano l'oggetto principale del contratto». Sicché la riportata disposizione, limitandosi a fornire una definizione di contratto misto ai fini dell'applicazione della normativa provinciale sostanzialmente equivalente a quella contenuta nel comma 3 dell'art. 14 del Codice degli appalti, non è suscettibile di recare alcun vulnus alle competenze statali.

Massima n. 34433

Non è fondata, per inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, dato che la disposizione denunciata si limita a stabilire l'obbligo di rispettare taluni principi generali nella fase di affidamento e esecuzione di opere e lavori pubblici, quali i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; peraltro, la circostanza che non siano richiamati altri principi contenuti nei commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del Codice degli appalti non implica la loro inapplicabilità.

Massima n. 34434

Non è fondata, per inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, atteso che la norma in questione si limita a fornire talune definizioni che, per la mancanza di un effettivo contenuto precettivo, non sono idonee ad invadere ambiti costituzionalmente riservati alla competenza legislativa statale.

Massima n. 34435

Non è fondata, per inidoneità della disposizione denunciata ad incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che introduce l'art. 3- bis nella legge 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede, al primo comma, che i "lavori sequenziali" possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in più contratti d'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3; il secondo comma stabilisce che «per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall'art. 14 e per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto». In via preliminare, non è sufficiente la mancata disciplina dell'istituto in ambito comunitario per inferirne la sua illegittimità costituzionale, avendo la Provincia autonoma una competenza specifica in materia di lavori pubblici di interesse provinciale; sicché essa può regolamentare il settore purché vengano osservati i limiti contemplati dallo statuto, limiti idonei ad evitare che si incida negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale che, nella specie, non risultano violati. Il legislatore provinciale ha disciplinato, infatti, una modalità afferente alla individuazione dell'oggetto del contratto di appalto, stabilendo che i lavori possono essere suddivisi mediante la stipulazione di più contratti di appalto, inidonea a pregiudicare la tutela della concorrenza. In primo luogo, perché la norma non prevede che l'amministrazione possa fare ricorso alla procedura negoziata; inoltre l'eventuale frazionamento dell'oggetto del contratto impone, comunque, che, in relazione a ciascun contratto, l'amministrazione rispetti sempre le regole di scelta del contraente poste a tutela della concorrenza. In secondo luogo, la legge provinciale impone che l'amministrazione aggiudicatrice dia conto delle ragioni della scelta e della sua convenienza dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario.

Massima n. 34436

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, che introduce l'art. 13- bis della legge provinciale n. 26 del 1993, articolo ritenuto incostituzionale nella parte in cui, al comma 1, ed al comma 2, lettere b); e); f); i); j); k); 1); m); n); o); p); q); r); s), rinvia ad un regolamento provinciale la disciplina di materie che rientrerebbero nell'ordinamento civile e nella tutela della concorrenza. Le norme impugnate si sottraggono alla censura, in quanto esse devono essere intese nel senso che il regolamento può essere emanato per disciplinare, anche quando ha ad oggetto capitolati generali, ambiti materiali rientranti esclusivamente nella competenza provinciale. Per le medesime ragioni non è fondata la censura dell'art. 111, che demanda ad un regolamento provinciale l'adozione delle norme di attuazione della legge provinciale in esame.

Massima n. 34437

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale disciplina il documento tecnico di cantiere che può essere richiesto all'appaltatore dal direttore dei lavori per lavorazioni nelle quali l'organizzazione dell'appaltatore e le tecnologie operative di cui esso dispone richiedono di dettagliare le fasi esecutive. La disposizione impugnata si limita a disciplinare fasi afferenti alla organizzazione del momento esecutivo del rapporto contrattuale senza incidere sui principi generali che impongono il rispetto di regole comuni finalizzate ad assicurare un pari trattamento tra gli operatori economici del settore. Orbene, sia pure con riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni a statuto ordinario, la Corte ha già affermato che la fase di conclusione ed esecuzione del contratto rientra prevalentemente nella materia dell'ordinamento civile, aggiungendo che ciò non significa che in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo alla pubblica amministrazione poteri pubblici riferibili, tra l'altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva. In senso analogo, v. citata sentenza n. 401/2007.

Massima n. 34438

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale disciplina le riserve e le contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore. Tale disposizione, infatti, contempla l'istituto dell'accordo bonario per la risoluzione delle riserve che non rientra nella materia della giustizia amministrativa, attenendo, piuttosto, alla fase dell'organizzazione amministrativa dell'ente provinciale.

Massima n. 34439

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale stabilisce che «per gli istituti non previsti» dalla legge provinciale «trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione». Infatti, le disposizioni di principio contenute nel Codice degli appalti, che, nella specie, costituiscono attuazione delle prescrizioni comunitarie, non necessitano di un richiamo da parte delle norme impugnate ai fini della loro applicabilità nel territorio provinciale, con conseguente assenza di qualsiasi lesività di prerogative statali da parte della norma censurata.

Massima n. 34440

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16, che inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, i commi 1- bis e 1- ter , il quale immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII- bis , in materia di finanza di progetto, sollevata per asserita illegittimità derivata da quella delle norme di cui si dispone la immediata applicazione. La dichiarazione di inammissibilità delle censure riferite a tutte le disposizioni richiamate dalla norma in esame, rende la doglianza prospettata priva del "presupposto" su cui la stessa è stata proposta, con conseguente declaratoria di non fondatezza della questione prospettata.

Massima n. 34441

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (che inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, i commi 1- bis e 1- ter ), il quale rende immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII- bis , in materia di finanza di progetto, sollevata per asseriti vizi autonomi della disposizione, avendo il legislatore provinciale leso la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, stante la genericità della formulazione della censura, risultando persino incerta l'indicazione dei parametri costituzionali che sarebbero stati violati.

Massima n. 34442

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, che modifica il comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (il quale prevede che «al comma 2 dell'articolo 112 della legge provinciale n. 10 del 2008 le parole "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti "alla data del 20 dicembre 2008"»), sollevata per asserita illegittimità derivata della norma di cui si dispone la protrazione di efficacia e per vizi autonomi, avendo il legislatore provinciale violato l'art. 8, comma 1, dello statuto che imporrebbe il rispetto del diritto comunitario «in combinato disposto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione». Infatti, la declaratoria di inammissibilità della censura relativa al richiamato art. 112 comporta la infondatezza della censura in esame.

Massima n. 34443

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, che modifica il comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, per asserita autonoma doglianza prospettata, non essendo la stessa sorretta da alcuna idonea argomentazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 4, nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce l’art. 50, comma 4, della legge prov. n. 26 del 1993, e 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a), ; 22, nella parte in cui nel modificare l’art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l’art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, commi 2 e 3 della legge prov. n. 26 del 1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l’art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito in ordine al comma 4 di quest’ultimo; 57; 58; da 59 a 72; 73 e 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112, comma 2, della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili, nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l’art. 1, commi 2 e 4, della legge prov. n. 26 del 1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, commi 1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k); 1); m); n); o); p); q); r); s), della legge prov. n. 26 del 1993; 20; 90; 99; 110 e 111 della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate, nella parte in cui si prospettano vizi di illegittimità derivata, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3, della suddetta legge prov. n. 16 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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