Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2010
Corte cost., sent. 11 febbraio 2010, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2010
- Data di deposito
- 11 febbraio 2010
- Data di decisione
- 8 febbraio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3-bis, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 34316
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994. La disposizione denunciata si risolve nell'istituzione di un giudice speciale vietata dall'indicato parametro, in quanto, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto dal 3 ottobre 2000, attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie. Infatti, identificandosi il citato canone - nel caso di specie dovuto per un periodo compreso tra il 3 ottobre 2000 ed il 3 dicembre 2005 - con la quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione, disciplinata dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, non sussiste in ordine alle controversie de quibus il fondamento costituzionale della giurisdizione tributaria, cioè la natura tributaria del rapporto devoluto a tale giurisdizione, poiché, come già affermato nella sentenza n. 335 del 2008, la suddetta tariffa si configura, in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle relative alla fognatura e alla depurazione, «come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza». Nel senso che la Commissione tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 64/2008, n. 50/1989, ordinanze n. 144/1998, n. 152/1997 e n. 351/1995. Sui limiti entro cui la Costituzione consente al legislatore ordinario di modificare, senza snaturarlo, l'oggetto della giurisdizione dei giudici speciali tributari, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 196/1982, n. 215/1976, n. 41/1957 e ordinanza n. 144/1998. Per l'affermazione che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 238/2009, n. 141/2009, n. 130/2008, n. 64/2008, ordinanze n. 300/2009, n. 218/2009, n. 395/2007, n. 427/2006, n. 94/2006, n. 35/2006 e n. 34/2006. Con specifico riguardo alla violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali in conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria, v. le citate sentenze n. 130/2008 e n. 64/2008. Sulla qualificazione della tariffa del servizio idrico integrato, considerata in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione (con cui si identifica il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue), come «corrispettivo di una prestazione commerciale complessa» non avente natura tributaria, v. la citata sentenza n. 335/2008.
Massima n. 34317
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, anche questi due ultimi articoli, sostitutivi degli abrogati artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, precisano che le somme dovute dall'utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, sicché, pure nel vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, corrispondente alle quote di tariffa riferite ai detti servizi, non ha natura di tributo, con conseguente incostituzionalità della devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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