Corte costituzionale

Sentenza n. 369/2010

Corte cost., sent. 22 dicembre 2010, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
369/2010
Data di deposito
22 dicembre 2010
Data di decisione
15 dicembre 2010
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Franco Gallo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:369

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
  • art. 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
  • art. 2-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
  • art. 2-quater, decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 117, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
  • art. 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
  • direttiva CE n. 37 del 29 aprile 1999

Massime

Massima n. 35204

Sono inammissibili, per preclusione, i ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana sollevati avverso atti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione svolte dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico statale, trattandosi di atti meramente confermativi o consequenziali rispetto alla originaria nota del Ministro dei trasporti non validamente impugnata. In senso analogo, v. citate sentenze n. 28/1979, n. 472, n. 206/1975, n. 63/1965, n. 112, n. 94/1972, n. 32/1958 e n. 18/1956. Sulla mancata proposizione del ricorso nel termine decadenziale di cui all'art. 39 della legge n. 87 del 1953, v. citate sentenze n. 95/2003, n. 389/1995, n. 171/1971, n. 3/1964, n. 58/1959, n. 77/1958, n. 44/1957. In tema di acquiescenza, v. citate sentenze n. 95/2003, n. 389/1995, n. 58/1993 e n. 278/1991.

Massima n. 35205

Non spetta alla Regione Siciliana bensì allo Stato il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2- ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 per l'accertamento dei diritti di motorizzazione, in quanto finalizzato a garantire l'uniformità delle operazioni di revisione dei veicoli su tutto il territorio nazionale, attraverso l'utilizzazione di un sistema informatico centralizzato a cui tutti gli utenti senza distinzioni devono adeguarsi, così evitando anche ricadute negative in sede di concreta applicazione da parte delle competenti autorità amministrative. Ne consegue, in relazione alla richiamata disposizione statutaria in materia di comunicazioni e trasporti, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente annullamento degli atti stessi, perché, secondo l'evocata norma di attuazione statutaria, la Regione siciliana non può creare un proprio sistema informatico e propri tagliandi di revisione diversi da quelli statali, né può pretendere che lo Stato modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per consentire un'integrazione con il sistema informatico della Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);

annulla, di conseguenza: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471;

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione: a) alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; b) al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; c) alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; d) al decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; e) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze