Corte costituzionale
Sentenza n. 357/2010
Corte cost., sent. 15 dicembre 2010, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 357/2010
- Data di deposito
- 15 dicembre 2010
- Data di decisione
- 1° dicembre 2010
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:357
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, nel testo vigente, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 28 marzo 2009
- art. 20, comma 1, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 56, comma 1, nel testo originario, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 28 marzo 2009
- art. 56, comma 1, sia nel testo originario sia in quello vigente, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 28 marzo 2009
- art. 22, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 45, comma 5, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 28 marzo 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 8, nn. 5, 17 e 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 154, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 162, comma 4, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 8-sexies, decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008
- legge n. 13 del 27 febbraio 2009
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 133, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 35156
Va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione di legittima costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, per carenza di motivazione circa l'interesse dello Stato ad impugnare il testo vigente della disposizione denunciata, in quanto riproduttivo di quello originario. La versione vigente della disposizione non è meramente riproduttiva della versione originaria, perché non solo ha una differente formulazione linguistica, ma ha anche una portata precettiva diversa ed è, pertanto, innovativa. Inoltre, il thema decidendum della questione in esame riguarda non anche i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2009, ma solo quelli in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, cioè gli unici periodi d'imposta che, complessivamente, costituiscono oggetto del censurato comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, nelle sue due versioni.
Massima n. 35157
Va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione di legittima costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, in quanto i ricorsi nei quali si deduce l'illegittimità della modificazione dell'aliquota speciale dell'IRAP anche per il periodo successivo alla trasformazione dell'imposta in tributo proprio della Provincia autonoma (cosiddetta "regionalizzazione" dell'IRAP), fissata dalla legge statale, da ultimo, nel 1° gennaio 2010, si porrebbero in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale, nell'approvare la determinazione di impugnare le suddette censurate disposizioni, richiama la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, secondo cui la variazione dell'aliquota speciale IRAP (aliquota fissata dalla legge statale nella misura dell'1,90%) «deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e regionale, in quanto l'IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non assentito dalla legge è precluso alle Province o alle Regioni [...], finché non diventerà tributo proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007». E' infatti incontrovertibile che la delibera del Consiglio dei ministri ha approvato la determinazione di impugnare le citate disposizioni di legge provinciale anche per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, successivi alla "regionalizzazione" dell'IRAP (che fa data, appunto, dal 1° gennaio 2010).
Massima n. 35158
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, il quale prevede «L'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11», è prorogata «per il» (versione originaria) ovvero «fino al» (versione vigente) periodo d'imposta «in corso al 1° gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale». L'IRAP oggetto del giudizio risponde alle condizioni richieste dal comma 1- bis dell'art. 73 dello statuto d'autonomia. Infatti essa: 1) è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alle Province autonome; 2) è disciplinata dai commi 1 e 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, che consentono alla Provincia di variarne l'aliquota base; 3) non supera le «aliquote superiori» del tributo previste dalla legge statale, perché le disposizioni censurate consentono solo la sua diminuzione dall'1,90 per cento allo 0,90 per cento; 4) è riferita agli anni d'imposta in corso al 1° gennaio del 2010 e del 2011. Ne deriva che la modifica dell'aliquota speciale fissa di cui al vigente testo dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, prevista dalle disposizioni censurate, è conforme al suddetto nuovo parametro statutario. In tema di IRAP, v. citata sentenza n. 216/2009.
Massima n. 35159
Va dichiarata la intervenuta parziale cessazione della materia del contendere. In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge della provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2. Il sopravvenuto art. 22, comma 1, della citata legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009, entrata in vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 73 della stessa legge, ha infatti modificato il censurato art. 56, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009, inserendo, dopo la frase «dare attuazione alle finalità dell'articolo 8- sexies », le seguenti parole: «, comma 2, primo periodo,». Per effetto di tale modificazione, la disposizione censurata stabilisce che: «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8- sexies , comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 [...], disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi». La limitazione della competenza della Giunta provinciale ad attuare le sole finalità previste dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 8- sexies esclude che detta Giunta possa provvedere in ordine alla determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione. Poiché non è contestato che la disposizione abrogata non abbia avuto applicazione, ne risulta che la modifica del testo della disposizione censurata è satisfattiva per il ricorrente e che, di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul punto.
Massima n. 35160
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2 sia nel testo originario sia in quello vigente, quale modificato dall'art. 22, comma 1, della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, che, in relazione al servizio idrico integrato, prevede l'attribuzione alla Giunta provinciale della competenza di determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria corrispondente al servizio di depurazione ove non istituito. Infatti, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, donde la conclusione che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. In materia, con riferimento alla Provincia di Trento, per il periodo ante riforma costituzionale, v. citata sentenza n. 412/1994.
Massima n. 35161
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, il quale stabilisce che «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi», sollevata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e delle norme statali interposte di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Infatti, la disposizione censurata si limita a rinviare genericamente, per la revisione dei prezzi, alla disciplina statale in materia e, pertanto, la sua stessa formulazione esclude la sussistenza del denunciato contrasto con la normativa statale evocata come parametro interposto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria di assestamento 2009), limitatamente alla parte concernente la determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato riguardante gli oneri relativi agli impianti di depurazione, questione promossa, in riferimento all'art. 8, numero 5), numero 17) e numero 19), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 3, comma 2, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2009, sia nel testo originario sia in quello vigente - quale modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge della predetta Provincia 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2010) -, promosse, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, Cost., nonché ai medesimi parametri, con l'esclusione dell'art. 119, secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi, indicati in epigrafe, iscritti al n. 35 del registro ricorsi del 2009 ed al n. 37 del registro ricorsi del 2010; b) dell'art. 56, comma 1, della stessa legge provinciale n. 2 del 2009, per la parte concernente il rimborso della quota di tariffa non dovuta riguardante l'esercizio del servizio di depurazione, nel testo originario ed in quello risultante a séguito dell'art. 22, comma 1, della legge della suddetta Provincia n. 19 del 2009, questione promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 5), numero 17) e numero 19), e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009; c) dell'art. 45, comma 5, della stessa legge provinciale n. 19 del 2009, questione promossa, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 37 del registro ricorsi del 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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