Corte costituzionale
Sentenza n. 341/2010
Corte cost., sent. 26 novembre 2010, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 341/2010
- Data di deposito
- 26 novembre 2010
- Data di decisione
- 17 novembre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 191, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 240, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 191, primo periodo, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 191, ultimo periodo, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 35125
V. titoletto.
Massima n. 35126
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, va disattesa l'eccepita sopravvenuta cessazione della materia del contendere per ius superveniens . Avuto riguardo all'arco cronologico non breve (circa nove mesi) durante il quale la norma (ora abrogata) è rimasta in vigore, nonché al difetto di ogni prova in ordine alla mancata applicazione di essa durante il periodo della sua vigenza, va escluso che possa essere emessa una declaratoria di cessazione della materia del contendere. In senso analogo, v. citate sentenze n. 272 e n. 164/2009.
Massima n. 35127
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, va disattesa l'eccepita inefficacia della disposizione denunciata per effetto di precedente pronuncia di illegittimità costituzionale. Infatti, pur prescindendo dal richiamo all'art. 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, la norma censurata ha un suo autonomo contenuto precettivo, in parte analogo a quello dettato dalla disposizione richiamata, ma non coincidente con questa. Basta considerare che, mentre il citato art. 2, comma 191, ha per oggetto i soli beni immobili militari, l'art. 58 concerneva genericamente i beni immobili; mentre la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato consegue, per gli immobili militari, all'inserimento degli stessi nei decreti del Ministero della difesa, per gli altri immobili derivava, ai sensi dell'art. 58, dall'inserimento nel piano; mentre la verifica di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata è richiesta dall'art. 2, comma 191, nell'ipotesi di variante che comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti, la stessa verifica, ai sensi dell'art. 58, comma 2, era richiesta nel caso di varianti che comportassero variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. La disposizione in esame, dunque, è dotata di propria efficacia normativa, sulla quale non ha pronunciato la sentenza n. 340 del 2009. V. anche citata sentenza n. 340/2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 del citato articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 (esclusa la proposizione iniziale, secondo cui «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»).
Massima n. 35128
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per sopravvenienza normativa incidente sui "motivi del ricorso". Si tratta di un assunto generico, dato che la resistente si limita a trascrivere la norma stessa, che contiene riferimenti all'art. 2, commi 189 e 195, della legge n. 191 del 2009, ma non al comma 191, e soprattutto non chiarisce se e quali rapporti sussistano tra le due disposizioni.
Massima n. 35129
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 191, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La disposizione censurata va ad incidere sulla materia del governo del territorio, rientrante nella competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, allorché attribuisce alla delibera del consiglio comunale efficacia di autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni (salva la specifica ipotesi pure prevista). Infatti, la norma de qua , stabilendo l'effetto di variante dianzi indicato ed escludendo la necessità che la variante stessa debba essere sottoposta alle suddette verifiche di conformità (con l'eccezione indicata, che pure contempla specifiche percentuali volumetriche), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale. Si vedano in materia, le citate sentenze n. 340, n. 237 e n. 200/2009.
Massima n. 35130
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 191, primo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191 va estesa, per coerenza logica, anche all'ultimo periodo della stessa norma, di cui all'art. 2, comma 191, della legge n. 191 del 2009, secondo cui «Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni». Infatti, si tratta di disposizione strettamente collegata alla precedente, come è reso palese dal richiamo agli «immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione», sicché la caducazione di quel disposto non ne consente l'autonoma sopravvivenza.
Massima n. 35131
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nella parte in cui dispone che l'individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da risanare attraverso le risorse di cui alla delibera del CIPE 2 ( recte : 6) del novembre 2009, è compiuta dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino e il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, tale individuazione si risolve in attività di carattere conoscitivo, aventi natura anche tecnica, attinenti alla struttura, alla composizione, alle condizioni dei terreni, secondo metodologie e criteri uniformi, idonei a riconoscere la possibilità che un determinato territorio sia esposto a pericolo sotto il profilo idrogeologico. Si tratta, dunque, di attività finalizzate in via esclusiva alla tutela dell'ambiente, onde non è ravvisabile la necessità di un coinvolgimento regionale. Peraltro, va considerato che le Regioni non restano estranee a tali attività, dal momento che è previsto il parere delle autorità di bacino, di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Dette autorità sono istituite in ciascun distretto idrografico (di cui al successivo art. 64 d.lgs. citato, che prevede la ripartizione in distretti dell'intero territorio nazionale), e tra i loro organi sono contemplate le Conferenze istituzionali permanenti (art. 63, comma 2), alle quali partecipano, tra gli altri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Alle Conferenze istituzionali permanenti è affidata l'adozione degli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle autorità di bacino, sicché tramite questi enti ben possono essere rappresentati eventuali profili attinenti alle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio. Sulla definizione della materia "tutela dell'ambiente", v. citate sentenze n. 315, n. 225, 61 e n. 12/2009; n. 104/2008; n. 378 e n. 367/2007. In tema di attività relative alla difesa del suolo, v. citate sentenze n. 254, n. 246 e n. 232/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 240, della citata legge n. 191 del 2009, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e al principio di sussidiarietà, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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