Corte costituzionale
Sentenza n. 332/2010
Corte cost., sent. 24 novembre 2010, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 332/2010
- Data di deposito
- 24 novembre 2010
- Data di decisione
- 15 novembre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:332
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 5, legge della Regione Marche n. 31 del 22 dicembre 2009
- art. 57, comma 1, legge della Regione Marche n. 31 del 22 dicembre 2009
- art. 57, comma 2, legge della Regione Marche n. 31 del 22 dicembre 2009
- art. 57, comma 3, legge della Regione Marche n. 31 del 22 dicembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 40, Titolo III e seguenti, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 6, direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, comma 1, Costituzione
- art. 43, Trattato CE
- art. 81, Trattato CE
- art. 5, comma 1, lett. g), decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 35107
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per formulazione contraddittoria e generica delle censure. Infatti dal ricorso emerge con chiarezza che il Presidente del Consiglio dei ministri imputa alla Regione di aver invaso un campo (quello dell'ordinamento civile) riservato in via esclusiva allo Stato.
Massima n. 35108
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa indicazione dei parametri costituzionali asseritamente violati. Lo Stato ha menzionato i principi espressi dalla predetta norma comunitaria, non quale autonomo parametro interposto di un precetto costituzionale non identificato, ma semplicemente per sottolineare che le previsioni della norma statale interposta - l'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) - sono conformi ai principi della legislazione comunitaria.
Massima n. 35109
È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 5, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (il quale dispone che le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale regionale di cui all'art. 10 della legge della Regione Marche n. 54 del 1997 hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e confluiscono nel citato importo unico previsto dall'art. 31, comma 2, del contratto collettivo del 22 gennaio 2004), in quanto la disposizione denunciata, attribuendo a determinati dipendenti regionali un certo trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto, tocca un aspetto essenziale del regime giuridico del rapporto contrattuale di lavoro subordinato che lega i dipendenti pubblici al loro ente di appartenenza (nella fattispecie, alla Regione) e interviene a disciplinare i reciproci diritti ed obblighi delle parti di natura economica, profili che sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale In senso analogo, v. citata sentenza n. 189/2007.
Massima n. 35110
È costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (che fissa i requisiti che debbono essere posseduti dagli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse affinché possano essere autorizzati nel territorio della Regione, determinando le caratteristiche necessarie, quali la capacità di generazione non superiore a 5MW termici, l'autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale e l'utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente), in quanto la previsione di limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse è riconducibile, non già alla disciplina di dettaglio, bensì a quella attinente ai principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".
Massima n. 35111
Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 57, commi 2 e 57, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, in quanto essi prevedono norme strettamente connesse ad altre già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge Finanziaria 2010);
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche n. 31 del 2009.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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