Corte costituzionale

Sentenza n. 327/2010

Corte cost., sent. 17 novembre 2010, n. 327

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
327/2010
Data di deposito
17 novembre 2010
Data di decisione
3 novembre 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:327

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge della Regione Puglia n. 10 del 16 aprile 2007

Parametri

Massime

Massima n. 35039

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., le censure del rimettente non investono l'istituto della stabilizzazione del personale in quanto tale, così come previsto dalla legge statale n. 296 del 2006 e dalla suddetta legge regionale, né la circostanza che le procedure di stabilizzazione introdotte da tali leggi prevedano un concorso interamente riservato ad una determinata categoria di lavoratori precari, ma riguardano solo la preferenza accordata ai precari a scapito dello scorrimento delle graduatorie e, in particolare, l'inutilizzabilità delle graduatorie concorsuali per le figure professionali interessate alla procedura di stabilizzazione. Quanto al petitum , esso è individuabile, oltre che dal complessivo tenore dell'ordinanza, specialmente dalla richiesta di assicurare una priorità, per la copertura dei posti vacanti in organico, al meccanismo dello scorrimento delle liste, e dalla richiesta della dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata nella parte in cui non prevede che possa farsi luogo a procedure di stabilizzazione solo per quei posti che risultino vacanti in organico dopo avere previamente esaurito lo scorrimento di tutte le graduatorie ancora temporalmente valide.

Massima n. 35040

L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, è inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (rubricato "Piano di stabilizzazione del personale") proposta, in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost., dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo , in quanto l'impugnata disposizione avrebbe previsto un'irragionevole procedura concorsuale riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categorie di persone. Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 50/2010.

Massima n. 35041

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa regionale e basata sull'assunto che la legge censurata, limitandosi a recepire la normativa statale, non avrebbe contenuto precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere contestata unitamente alla disciplina statale. Invero, quest'ultima, nel rimettere ai legislatori regionali l'opzione di procedere o meno ad una stabilizzazione del personale regionale precario, si limita, a fini di coordinamento della finanza pubblica, a porre vincoli ad una scelta normativa regionale che è del tutto autonoma e rientra, per il resto, nella competenza legislativa residuale delle Regioni in ordine all'organizzazione dei propri uffici.

Massima n. 35042

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per carenza di interesse degli appellanti nel giudizio a quo , sollevata dalla difesa della ASL parte del giudizio principale e basata sull'assunto dell'inutilizzabilità della graduatoria concorsuale in cui essi sono inseriti, poiché questa, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.P.R. n. 220 del 2001, applicabile ratione temporis al caso di specie in luogo dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985, non sarebbe utilizzabile per posti di nuova istituzione, quali sarebbero quelli cui gli appellanti in concreto aspirerebbero, essendo stata la pianta organica variata dopo l'indizione del concorso. L'eccezione, che involge questioni di fatto e di diritto non riferite dall'ordinanza di rimessione, è evidentemente inaccoglibile ed è, altresì, infondata, a prescindere da ogni accertamento di fatto, posto che l'evocata variazione della pianta organica è, comunque, intervenuta dopo la proposizione del ricorso originario e dopo la sentenza del TAR impugnata davanti al giudice a quo e quindi non potrebbe in alcun modo dimostrare l'asserita originaria carenza di interesse dei ricorrenti.

Massima n. 35043

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., non ha pregio l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa della ASL parte del giudizio principale, per manifesta irrilevanza e per carenza di motivazione circa l'immediata lesività della censurata disposizione sulle posizioni giuridiche degli appellanti nel giudizio a quo . Invero, la difesa della Asl, più che prospettare un motivo di inammissibilità della questione sollevata dal rimettente Consiglio di Stato, formula una censura attinente al merito della questione, proponendo un problema di interpretazione dell'impugnato art. 30 che non avrebbe alcun contenuto lesivo ed esprimerebbe solo una dichiarazione di intenti in tema di stabilizzazione dei precari, limitandosi a demandare alla delibera della Giunta regionale la definizione di criteri e modalità della stabilizzazione. Ed è, pertanto, nella trattazione del merito della questione che tali argomenti devono essere valutati.

Massima n. 35044

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. Contrariamente a quanto assunto dal rimettente, la norma de qua - che, «In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296», obbliga la Giunta regionale a deliberare, «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, (...) un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra indicata» - non dispone alcunché in ordine all'utilizzabilità delle graduatorie concorsuali per la copertura dei posti vacanti, limitandosi a demandare ad una delibera della Giunta regionale l'adozione di modalità e criteri per la procedura di stabilizzazione del personale precario. D'altronde, nessuna disposizione in ordine al divieto di utilizzabilità delle graduatorie è contenuta nella norma statale (art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006) attuata dal legislatore regionale, né, in via generale, nell'intera disciplina della stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (art. 1, commi 519 e ss.). Il divieto di utilizzabilità delle graduatorie, unitamente a quello di indire nuovi concorsi e di proseguire quelli in atto, risulta, invece, espressamente, e per la prima volta, affermato soltanto dal regolamento approvato con delibera 15 ottobre 2007, n. 1657, con cui la Giunta regionale ha dato attuazione all'impugnata disposizione, prevedendo che «per i profili professionali del comparto, oggetto del processo di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS pubblici non possono procedere ad indire e/o proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti da destinare all'attuazione del suddetto processo». Pertanto, sarà compito del rimettente valutare direttamente detta disposizione regolamentare di attuazione, la quale introduce una priorità della procedura di stabilizzazione rispetto alle altre procedure di assunzione di personale previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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