Corte costituzionale

Sentenza n. 313/2010

Corte cost., sent. 11 novembre 2010, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
313/2010
Data di deposito
11 novembre 2010
Data di decisione
3 novembre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:313

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Toscana n. 71 del 23 novembre 2009
  • art. 3, comma 1, lett. d), legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
  • art. 10, comma 2, legge della Regione Toscana n. 71 del 23 novembre 2009
  • art. 16, comma 3, lett. f), nn. 1 e 2, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
  • art. 16, comma 3, lett. f), nn. 3, 4 e 5, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005
  • art. 11, comma 4, legge della Regione Toscana n. 71 del 23 novembre 2009
  • art. 17, comma 1, quater, legge della Regione Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 34995

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, che sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. d ), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, il quale stabilisce che, tra le funzioni della Regione in materia di energia, il rilascio dell'autorizzazione per quanto concerne, tra l'altro, «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», essendo la norma impugnata suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione. Infatti, la competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all'interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province è residuale: conformemente, del resto, all'esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell'autorizzazione. In materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", v. citate sentenze nn. 124 e 168/2010, n. 282/2009, n. 364, n. 103, 6/2006 e n. 383/2005. Sugli strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali circa l'individuazione della consistenza della rete nazionale, v. citata sentenza n. 383/2005. In tema di infondatezza della questione quando la norma regionale è suscettibile di una interpretazione tale da non determinare una lesione della competenza legislativa statale, v. citate sentenze n. 248/2006, n. 8/2004, n. 246/2006. In senso analogo, in tema di VIA, v. citata sentenza n. 225 del 2009.

Massima n. 34996

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, che sostituisce il comma 3, lett. f ), nn. 1 e 2, dell'art. 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per indeterminatezza della formulazione, in quanto la censura è, appunto, agevolmente riferibile alla lettera f) del comma 3, dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005, il quale prevede l'applicazione della disciplina della DIA agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie di 100 chilowatt per l'energia eolica e di 200 chilowatt per quella solare fotovoltaica.

Massima n. 34997

È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, limitatamente alla parte in cui, sostituendo l'art. 16, comma 3, lettera f ), della legge regionale n. 39 del 2005, ha innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f , n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f , n. 2), in quanto, tenuto conto dei limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. In senso analogo, v. citate sentenze nn. 119, 124 e 194/2010.

Massima n. 34998

Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 per la parte in cui, sostituendo l'art. 16, comma 3, lettera f ), nn. 3, 4 e 5, della legge regionale n. 39 del 2005, prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kw, per l'idraulica, di 200 kw, per le biomasse, e 250 kw, per i gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, in quanto le soglie della legge regionale coincidono con quelle dell'allegato A del d.lgs. n. 387 del 2003.

Massima n. 34999

È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, che inserisce un comma 1- quater nell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. La norma impugnata esonera dal titolo abilitativo (identificato dal ricorrente nella DIA) l'installazione di alcuni tipi di impianti (pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt), quando la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili degli interventi realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER). La questione riguarda in particolare l'ammissibilità di un regime deregolamentato, ove responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali. Orbene, la titolarità dell'intervento non toglie che nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell'opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell'autorizzazione unica (d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Escludendo dal procedimento di codecisione tali soggetti, la legge regionale fuoriesce dal modello procedimentale individuato, per ragioni di uniformità, dalla legge statale. In tema di autorizzazione unica, v. citata sentenza n. 249/2009. In senso analogo, v. citate sentenze n. 62/2008 e n. 383/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell'art. 16, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha inserito i numeri 1 e 2 della lettera f);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 10, comma 2, per il resto, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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