Corte costituzionale

Sentenza n. 309/2010

Corte cost., sent. 5 novembre 2010, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
309/2010
Data di deposito
5 novembre 2010
Data di decisione
2 novembre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 13, comma 4, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 13, comma 5, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 13, comma 6, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 63 del 5 novembre 2009
  • art. 13, comma 2, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
  • art. 13, comma 3, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. n), Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 1, comma 622, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 624, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005
  • art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 53 del 28 marzo 2003
  • art. 2, comma 1, lett. d), legge n. 53 del 28 marzo 2003
  • art. 1, comma 3, legge n. 30 del 10 febbraio 2000
  • art. 28, decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005

Massime

Massima n. 34985

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63, promossa in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera n ), e terzo, e 118 della Costituzione, in quanto detti commi non risultano investiti dalle censure sollevate dal ricorrente, che riguardano, piuttosto, in via diretta, il comma 2 dello stesso art. 13 e, in via indiretta, il comma 3, che è strettamente connesso al precedente e non ha contenuto autonomo.

Massima n. 34986

È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. Le disposizioni censurate violano le norme generali sull'istruzione (contenute nel legislativo 15 aprile 2005, n. 76), che debbono essere dettate in via esclusiva dallo Stato (art. 117, secondo comma, lettera n , Cost.), in quanto esse, nell'introdurre un «percorso» formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l'obbligo scolastico, rompono l'unità del «sistema di istruzione e formazione», dando luogo a una soluzione ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei «percorsi» (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale. Inoltre, l'obbligo di istruzione appartiene a quella categoria di «disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione». Le medesime disposizioni impugnate violano, altresì, il principio di leale collaborazione, in quanto il nuovo percorso formativo è stato introdotto dalla Regione Toscana unilateralmente, prima della data all'epoca fissata dalla legge statale e prima che fossero raggiunti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni espressamente previsti dalla legge; in particolare, quello del 29 aprile 2010, con il quale, facendo riferimento a precedenti accordi (19 giugno 2003, 15 gennaio 2004, 5 ottobre 2006, 5 febbraio 2009) e intese (20 marzo 2008), sono stati definiti, tra l'altro, «le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale» e «il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale». La Regione, quindi, ha provveduto non soltanto in anticipo sui tempi previsti, ma anche senza poter tener conto della determinazione concertata del repertorio delle figure professionali e delle competenze che gli allievi debbono acquisire. In tema di norme generali sull'istruzione, v. citata sentenza n. 200/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63 [Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia];

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione Toscana n. 32 del 2002, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana n. 63 del 2009, promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera n), e terzo, e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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