Corte costituzionale

Sentenza n. 304/2010

Corte cost., sent. 28 ottobre 2010, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
304/2010
Data di deposito
28 ottobre 2010
Data di decisione
20 ottobre 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:304

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 24, bis, decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006
  • legge n. 233 del 17 luglio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 34979

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24- bis , del d.l. 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, impugnato in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità della questione sollevate dalla parte controinteressata nel giudizio principale e basate sul presupposto dell'assenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, nonché della mancata contestazione del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale. Invero, il giudice a quo ha adeguatamente indicato le ragioni che, a suo avviso, depongono per il contrasto della norma con gli evocati parametri costituzionali e, per quanto attiene al giudizio sulla rilevanza, ha addotto una motivazione non implausibile, senza che possa essere di ostacolo l'omessa contestazione dell'incarico medio tempore assegnato ad altro dirigente; tale ultimo profilo potrebbe incidere eventualmente soltanto sulle modalità di tutela ottenibili all'esito del giudizio.

Massima n. 34980

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24- bis , del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto - stabilendo che «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine», conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, «decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» - lederebbe i principi di continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Premesso che i suddetti uffici, svolgendo un'attività strumentale rispetto a quella del Ministro, si collocano in un ambito organizzativo - diverso da quello proprio degli organi burocratici - riservato all'attività politica con compiti di supporto delle funzioni di governo e di raccordo tra queste e quelle amministrative di competenza dei dirigenti; che, in questa prospettiva, non assume rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la distinzione funzionale tra le attribuzioni del Ministero e quelle degli uffici in esame, dovendo, al contrario, sussistere tra loro un'intima compenetrazione e coesione che giustifichi un rapporto strettamente fiduciario finalizzato alla compiuta definizione dell'indirizzo politico-amministrativo; e che la separazione di funzioni, ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, deve essere assicurata esclusivamente tra l'attività svolta dai Ministri, con il supporto degli uffici di diretta collaborazione, e quella esercitata dagli organi burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva; la previsione legislativa de qua si giustifica in ragione del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l'organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico-amministrativo. Al momento del cambio nella direzione del Ministero è, dunque, legittimo prevedere l'azzeramento degli incarichi esistenti, che possono essere confermati qualora il Ministro ritenga che il personale in servizio possa godere della sua fiducia. In definitiva, così come la nomina del personale (anche dirigenziale) può avvenire, in base alla normativa vigente, intuitu personae , senza predeterminazione di rigidi criteri da osservare nell'adozione dell'atto di assegnazione all'ufficio, allo stesso modo, e simmetricamente, è possibile in qualunque momento interrompere il rapporto in corso qualora sia venuta meno la fiducia che deve caratterizzare in maniera costante lo svolgimento del rapporto stesso. Né si potrebbe obiettare, come fa il rimettente, che le esposte conclusioni non varrebbero per tutto il personale, ma soltanto per il capo di Gabinetto. Infatti, l'attuale configurazione degli uffici di diretta collaborazione impedisce, in linea con i compiti ad essi assegnati, di scindere l'attività di chi svolge funzioni "apicali" da quella del restante personale, poiché l'unitarietà di tali uffici, pur nella diversità dei compiti espletati dagli addetti, giustifica un trattamento normativo omogeneo in relazione alle modalità di cessazione degli incarichi conferiti. Sulla distinzione fra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, strumentale alla piena attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, v. la citata sentenza n. 103/2007, ove è sottolineata la necessità che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, sia connotato «da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare» l'effettivo rispetto dei principi consacrati dall'art. 97 Cost. Sull'illegittimità costituzionale di meccanismi di decadenza automatica lesivi della continuità dell'azione amministrativa, v. le citate sentenze n. 224/2010 e n. 34/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sollevata, in riferimento agli articoli 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze