Corte costituzionale
Sentenza n. 303/2010
Corte cost., sent. 28 ottobre 2010, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 303/2010
- Data di deposito
- 28 ottobre 2010
- Data di decisione
- 20 ottobre 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 519, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34977
Deve dichiararsi inammissibile l'intervento spiegato delle parti private nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, in quanto tardivo rispetto al termine, di carattere perentorio, prescritto dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il quale dispone che l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio». In senso analogo, v. citate sentenze n. 263/2009 e n. 215/2009.
Massima n. 34978
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti da un triennio negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali competenti e con non meno di centoventi giorni di servizio effettivo. La disposizione denunciata, anzitutto, non viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto l'intento del legislatore è stato quello di stabilizzare personale volontario dei vigili del fuoco munito di comprovata e aggiornata professionalità; in questo contesto, la preferenza accordata ai lavoratori effettivamente utilizzati per almeno centoventi giorni negli ultimi cinque anni rispetto agli altri rimasti inattivi, seppure iscritti da più tempo negli appositi elenchi, soddisfa tale esigenza. Quanto poi all'ulteriore contrasto con l'art. 3 Cost. per la denunziata incongruenza del parametro temporale prescelto, la disposizione che consente di stabilizzare il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è norma di carattere eccezionale. Sicché, nell'ambito della discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella modulazione delle discipline di natura derogatoria, il limite quinquennale è con tutta evidenza, non solo coerente con la finalità di premiare le professionalità più aggiornate, ma altresì sorretto da insuperabili esigenze economiche sottese alle dimensioni contenute del fondo da cui attingere i mezzi necessari alla stabilizzazione. Il vincolo delle risorse disponibili, insomma, preclude - non irragionevolmente - l'adozione di requisiti talmente ampi da determinare un'eccessiva crescita degli aspiranti, con oneri insostenibili per la finanza pubblica. Né, infine, può essere considerata di per sé sola arbitraria l'opzione legislativa di valorizzare la collocazione temporale del servizio prestato ai fini del riconoscimento di un dato beneficio in favore di pubblici dipendenti. Sulla discrezionalità del legislatore circa la modulazione delle discipline di natura derogatoria, v. citate sentenza n. 376/2008 e ordinanza n. 59/2010. Sull'opzione legislativa di valorizzare la collocazione temporale del servizio prestato ai fini del riconoscimento di un dato beneficio in favore di pubblici dipendenti, v. citate sentenza n. 430/2004 e ordinanza n. 439/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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